Cassazione Penale, Ordinanza n. 00591/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo come unico motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che tale questione non era stata devoluta con i motivi di appello: anche una generica prospettazione nel gravame non basta, se la censura viene poi sviluppata solo specificamente nel ricorso di legittimità. Per questo il motivo è ritenuto non deducibile in cassazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione quando non sia stata oggetto dei motivi di appello; la sua mancata devoluzione nel merito di merito preclude il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specificamente devoluta al giudice di appello, altrimenti non è deducibile per la prima volta in cassazione.
- Una generica menzione di una censura nei motivi di gravame non equivale alla rituale devoluzione del punto, se la doglianza viene sviluppata compiutamente solo nel ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce un tema non devoluto nei gradi di merito precedenti e pertanto sottratto al controllo di legittimità.
Come è indicizzato
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