Sentenza n. 550/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso antecedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, ove occorrer possa, la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, ignota all’odierna ricorrente, e che avrebbe previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - degli atti con cui tutte le Regioni e le Province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione di cui alla predetta circolare, anch’essi ignoti alla odierna ricorrente; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente: “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della Salute, avente ad oggetto: “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusi gli atti regionali di ripiano
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato gli atti statali, concertati e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e alla conseguente disciplina del ripiano, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico delle censure dedotte. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando l’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, secondo cui il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, effettuato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, avrebbe determinato l’estinzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza della ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto ministeriale e gli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015
Il pagamento della percentuale prevista degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano determina l’estinzione del giudizio e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata da remoto.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferiscono gli importi oggetto del pagamento rilevante ai fini della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una sopravvenuta disposizione normativa collega a uno specifico adempimento della parte l’estinzione del giudizio relativo agli atti disciplinati dalla medesima normativa, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere una volta verificata la ricorrenza dei relativi presupposti.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di definizione del giudizio per le ragioni sopravvenute previste dalla legge, le spese possono essere integralmente compensate in considerazione delle modalità di conclusione della controversia.
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