Sentenza n. 5149/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento -dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; -dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 26; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 26, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 20,5 punti, mancato superamento della soglia di idoneità ed esclusione dalle fasi successive
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha contestato l’esito della prova scritta, nel quale aveva ottenuto 20,5 punti a fronte della soglia di idoneità di 21/30. Ha dedotto l’erroneità o la formulazione fuorviante dei quesiti nn. 1 e 26, ai quali non aveva risposto, chiedendo l’annullamento degli esiti, la rettifica in aumento del punteggio, l’inclusione tra gli idonei e il risarcimento in forma specifica. Il quesito n. 1 chiedeva se, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., il giudice d’appello potesse sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in presenza di “gravi e fondati motivi”; tra le risposte era indicata come corretta quella secondo cui la sospensione potesse essere disposta su istanza di parte. La ricorrente ha sostenuto che tale formulazione riflettesse una versione non più vigente della norma e che nessuna risposta fosse corretta. Quanto al quesito n. 26, relativo alla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali nelle amministrazioni con più di quindici dipendenti, la ricorrente ha contestato la risposta indicata dall’amministrazione come corretta. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che, pur non ponendo direttamente in essere gli atti della procedura, il Ministero ne è destinatario degli effetti ed è quindi inciso dall’attività amministrativa. Nel merito, ha ritenuto fondata la censura relativa al quesito n. 1: la vigente formulazione dell’art. 283 c.p.c., introdotta dalla riforma Cartabia, non richiede più la sussistenza di “gravi motivi”, ma la ricorrenza di un pregiudizio grave e irreparabile; pertanto, il quesito non conteneva alcuna risposta corretta e doveva essere neutralizzato mediante riparametrazione della soglia di idoneità. Ha invece respinto la censura relativa al quesito n. 26, poiché la risposta indicata dall’amministrazione trovava fondamento nell’art. 42, commi 2 e 8, d.lgs. n. 165/2001 e risultava univoca. Applicando la formula di rideterminazione 40:21=39:21, con attribuzione di 0,76923 punti alle risposte esatte e di 0,25641 punti di penalità alle risposte errate, il TAR ha accertato un punteggio di 21,28, arrotondato a 21,30. La ricorrente è stata quindi dichiarata idonea e il ricorso è stato accolto parzialmente nei limiti motivazionali, con conseguente obbligo dell’amministrazione di eseguire la sentenza. Le spese di lite sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo completo il contraddittorio e la documentazione di causa.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante rettifica del punteggio e ammissione alle fasi successive.
art. 283 c.p.c.
La vigente formulazione non prevede più, quale presupposto per la sospensione, la sussistenza di “gravi motivi”, bensì la ricorrenza di “un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.
Un quesito concorsuale che individui come presupposto della sospensione dell’efficacia esecutiva i non più vigenti “gravi e fondati motivi” e non contempli la nozione vigente di pregiudizio grave e irreparabile non contiene una risposta corretta; il quesito deve essere neutralizzato.
art. 42, commi 2 e 8, d.lgs. n. 165/2001
Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi possono costituire rappresentanze sindacali aziendali; gli organismi possono essere costituiti in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
La risposta relativa alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali da parte delle organizzazioni ammesse alle trattative collettive è conforme alla legge e, risultando univoca, non determina l’illegittimità del quesito.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, un quesito a risposta multipla è illegittimo quando, alla luce della normativa vigente, nessuna delle opzioni proposte risulta corretta; in tal caso il quesito deve essere neutralizzato e il punteggio ricalcolato secondo criteri uniformi.
- La valutazione della correttezza di un quesito concorsuale deve essere compiuta con riferimento alla normativa vigente al momento della prova, non a una formulazione normativa ormai sostituita.
- La neutralizzazione di un quesito errato comporta la riparametrazione della soglia e dei punteggi secondo la lex specialis e una formula idonea a preservare la parità di trattamento tra i candidati.
- La risposta a un quesito concorsuale è corretta quando trova univoco fondamento nella disposizione normativa richiamata, anche se la censura del candidato contesta la formulazione o l’individuazione dell’opzione da parte della commissione.
- L’amministrazione destinataria degli effetti di una procedura concorsuale è legittimata passivamente nel giudizio avente a oggetto gli esiti della procedura, anche quando non abbia direttamente adottato tutti gli atti della stessa.
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