Cassazione Penale, Sentenza n. 26418/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Cassese Carla ha impugnato la sentenza di appello per nullità derivante dall'omessa notifica della citazione per l'udienza di trattazione del 27/11/2018. Dagli atti risulta che il 2/10/2018 il Tribunale aveva rilevato l'omessa citazione e disposto il rinvio e la notifica, ma alla successiva udienza del 27/11/2018 la Cassese non risulta essere stata notificata e quindi l'udienza si è svolta in sua assenza. Cassese era invece regolarmente costituita nel primo grado, dove era stata riconosciuta anche una condanna per il risarcimento del danno (indicata erroneamente nel dispositivo come "Cassese Paola").
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per omessa notifica alla parte civile. Ha ritenuto che il verbale d'udienza che attesta la valutazione del giudice sulla regolarità delle notifiche non esclude la possibilità che tale valutazione sia erronea e non assolve l'onere probatorio sulla effettiva notifica. Appoggiandosi a consolidata giurisprudenza, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili e ha rinviato il procedimento per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
Sez. 2, Sentenza n. 10813 del 13/12/2011 (Panza)
Principio secondo cui l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello alla parte civile regolarmente costituita, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Sez. 4, Sentenza n. 18152 del 31/01/2017 (R.)
Conferma del principio giurisprudenziale che la mancanza di notifica della citazione in appello alla parte civile costituita determina nulità della decisione sulla sfera civile e legittima il rinvio al giudice civile competente per valore.
Massime di principio
- Se una parte civile è regolarmente costituita in primo grado, deve essere validamente notificata per l'appello; la mancata notifica comporta nullità della decisione quanto agli effetti civili se tempestivamente eccepita.
- L'attestazione nel verbale che il giudice ritiene regolari le notifiche non è prova assoluta della loro effettiva esecuzione; la valutazione può essere esaminata e disattesa se emergono elementi contrari.
- La conseguenza tipica dell'omessa notifica alla parte civile è l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, non necessariamente la rinnovazione del processo penale nella sua interezza.
- Chi ritiene di non essere stato validamente notificato deve sollevare tempestivamente l'eccezione per ottenere l'annullamento e il rinvio del giudizio civile.
- La difesa dell'imputato non può opporre in modo definitivo la regolarità delle notifiche semplicemente richiamando quanto trascritto in udienza, se la parte interessata dimostra l'assenza di effettiva notifica.
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