Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/11/2017 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - impugnazioni (in genere) - domanda riconvenzionale - ammissibilità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassazione separata della somma lorda di euro 332.119,00 percepita tra il 2008 e il 2009 come liquidazione una tantum del fondo pensioni. Contestava il calcolo dell'imposta, sostenendo che dovesse essere esclusa la somma di euro 27.431,00 già percepita nel 2008, applicata una franchigia del 12,5%, conteggiati ulteriori periodi contributivi e ridotte alla metà le aliquote relative all'incentivo all'esodo. Ha inoltre formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo il rimborso di euro 86.454,37 nei confronti dell'Erario e della banca.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, perché il processo tributario è strutturato come giudizio impugnatorio e può riguardare soltanto la legittimità dell'atto impositivo impugnato o, nei casi previsti, il diniego espresso o tacito di rimborso. Non è quindi possibile introdurre autonomamente una domanda di condanna o di rimborso estranea all'atto impugnato. Nel merito, il Collegio ha confermato il calcolo già approvato dalla Commissione Tributaria Provinciale sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, riducendo l'imposta iscritta a ruolo da euro 5.413,00 a euro 3.261,00. L'appello del contribuente è stato respinto, la sentenza di primo grado confermata e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio davanti alle commissioni tributarie ha un oggetto necessariamente circoscritto al controllo della legittimità formale e sostanziale di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19

    La norma delimita gli atti impugnabili nel processo tributario. Il giudice tributario può decidere esclusivamente sulle pretese collegate all'atto impugnato e, nei casi previsti, sul diniego espresso o tacito di rimborso.

  • Art. 19, lettere g) e h), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Diniego espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti

    Una richiesta di rimborso può essere esaminata dal giudice tributario soltanto se proposta mediante impugnazione di un diniego espresso dell'amministrazione o del silenzio-rifiuto formatosi su una specifica istanza di rimborso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso deve rimanere collegato all'atto impositivo impugnato; non è normalmente possibile introdurre una domanda autonoma di condanna o una domanda riconvenzionale di rimborso.
  • Una pretesa di rimborso deve essere fatta valere tramite un'apposita istanza all'ente impositore e successivamente impugnando il diniego espresso o il silenzio-rifiuto, nei termini e con le modalità previste.
  • In appello non possono essere trasformati i motivi di impugnazione dell'atto in una nuova controversia avente ad oggetto un diverso credito del contribuente verso l'Erario.
  • Se l'amministrazione ha già riconosciuto o restituito una parte dell'importo contestato, il giudizio residuo riguarda soltanto la somma ancora iscritta a ruolo e non l'intero rapporto fiscale originario.
  • La riduzione dell'imposta accertata non comporta necessariamente la vittoria del contribuente: se la cartella viene solo parzialmente rideterminata, l'appello può essere respinto con conferma dell'importo residuo dovuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.