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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26158/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di rissa (art. 588 cod. pen.), denunciando: 1) violazione e falsa applicazione di norme sulle circostanze attenuanti (in particolare la provocazione e le attenuanti generiche) e vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto la provocazione nonostante la qualificazione della vicenda come rissa frazionata e la presenza di un antecedente consistente, secondo il ricorrente, in un tentativo di violazione di domicilio posto in essere dalla coimputata Letizia Provenzano; 2) errata interpretazione di un precedente di legittimità (Sez. 5, n. 43383/2005) e contraddittorietà della motivazione rispetto alla ricostruzione dell'antefatto (tentata violazione di domicilio vs. mera conflittualità); 3) omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che l'imputato sarebbe stato l'unico ad essere aggredito e che non gli sarebbero stati trovati strumenti contundenti al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la circostanza attenuante della provocazione è di norma incompatibile con il reato di rissa, salvo che sia provata un'azione precedente esclusiva, gravemente offensiva e determinante l'offesa; nella specie la Corte territoriale non ha riconosciuto tale azione e la diversa ricostruzione del ricorrente richiederebbe una rivalutazione di fonti di prova vietata in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è ritenuto motivato adeguatamente: il giudice ha indicato ragioni ostative fondate sulla gravità della condotta e sul comportamento dell'imputato (accettazione dello scontro, rientro in casa dove era stata riportata una roncola poi rinvenuta e armamento con altro oggetto atto ad offendere). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    La fattispecie di rissa è stata applicata per la condotta collettiva; la Corte rileva che la circostanza attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, salvo che sia dimostrata una provocazione esclusiva, gravissima e determinante da parte dell'altro gruppo

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente nel contesto delle attenuanti (si assume il richiamo alle circostanze attenuanti previste dall'art. 62), ma la Corte non ha ritenuto sussistente la fattispecie invocata

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle circostanze attenuanti, ma la Corte ha ritenuto correttamente di non riconoscerle per le ragioni di fatto già indicate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla rappresentazione e riassunto dei motivi di ricorso presentati dal difensore; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti in cassazione

  • decreto‑legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Richiamato per segnalare che le parti non avevano richiesto la discussione orale in cassazione (riferimento procedurale)

  • decreto‑legge 10/04/2021, n. 44 (convertito)

    Richiamato per la proroga della disciplina processuale relativa alla discussione orale; citazione di natura procedurale nel fascicolo

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della provocazione è in linea di massima incompatibile con il reato di rissa; per farla valere occorre dimostrare una azione precedente dell'altro gruppo di carattere esclusivo, gravemente offensivo e determinante l'azione violenta
  • In sede di legittimità la Corte non può rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito: ricostruzioni alternative basate sulla rivalutazione delle prove sono inammissibili se non per vizi di diritto
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice risponda a tutti gli elementi probatori proposti dall'imputato; è sufficiente una motivazione che espliciti le ragioni ostative ritenute prevalenti e illustri perché la condotta o la personalità non giustificano la riduzione
  • Per contestare la qualificazione di un antecedente (es. tentata violazione di domicilio) è necessario che in appello e cassazione si portino elementi di fatto nuovi o una chiara viziatura del processo probatorio; semplici interpretazioni alternative dei medesimi atti difficilmente ribaltano il giudicato
  • Negli eventi di rissa, la prova dell'essere stato esclusivo "aggredito" senza alcuna iniziativa propria richiede elementi concreti (testimonianze, rilevazioni, assenza di armi o strumenti) che non possano essere rimessi in dubbio senza riesame del merito
  • Se si intende far valere circostanze attenuanti (provocazione o generiche) è strategico documentare con precisione gli elementi fattuali pertinenti e puntare su profili di diritto chiaramente violati dal giudice di merito per rendere ammissibile il ricorso in cassazione

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