Ordinanza n. 665/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Piano Educativo Individualizzato prot. n. -OMISSIS- del 28.05.2025 redatto, ai fini della quantificazione delle ore di sostegno didattico per il successivo anno scolastico, dal -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS- con il quale vengono assegnate solamente 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; - e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all'assegnazione dei docenti di sostegno; PER L'ACCERTAMENTO - In via principale, del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità ex art. 3 c. 3 L. n. 104/92, all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, per l'anno scolastico 2025/2026, e la CONSEGUENTE CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AD ASSEGNARE al minore l'insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia, ovvero, in ragione del necessario cambio di grado scolastico che nelle more dovrà intervenire, il massimo del numero di ore fruibili, cioè 29 ore settimanali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 28 maggio 2025, con assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico a fronte di 30 ore di frequenza
Esito
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato il PEI predisposto per l'anno scolastico 2025/2026, deducendo l'insufficienza delle 18 ore settimanali di sostegno assegnate rispetto alle 30 ore di frequenza e alla condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, pari a 30 ore settimanali, ovvero al massimo fruibile di 29 ore in relazione al cambio di grado scolastico, con conseguente condanna dell'amministrazione all'assegnazione. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato, nei limiti della cognizione sommaria, il fumus boni iuris dell'insufficienza del monte ore, alla luce della grave disabilità, della diagnosi funzionale del 21 febbraio 2020 e della frequenza scolastica di 30 ore settimanali. L'ordinanza cautelare aveva inoltre imposto all'amministrazione la redazione del PEI per l'anno 2025/2026 nel termine previsto dall'art. 7, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 66/2017. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero aveva depositato documenti estranei alla controversia, riferiti a parti e istituto scolastico diversi, e ha ritenuto necessario acquisire gli atti sui quali era fondata l'assegnazione delle 18 ore, il PEI 2025/2026 e la relazione illustrativa del dirigente scolastico. È stato inoltre chiesto ai ricorrenti di chiarire se e quando le ore di sostegno fossero state eventualmente integrate, anche ai fini della valutazione del comportamento processuale dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento e di accertamento. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione di depositare entro il 30 marzo 2026 tutti gli atti e documenti posti a fondamento dell'assegnazione di 18 ore, il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026 e la relazione illustrativa del dirigente scolastico. Ha inoltre disposto lo stralcio dal fascicolo dei documenti depositati dal Ministero il 13 ottobre 2025 perché estranei alla controversia. I genitori devono chiarire se e quando siano state integrate le ore di sostegno, circostanza rilevante anche per valutare il comportamento processuale dell'amministrazione. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 giugno 2026. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
handicap con connotazione di gravità
La condizione di gravità del minore costituisce elemento rilevante nella valutazione dell'adeguatezza delle ore di sostegno assegnate.
art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017
L'amministrazione scolastica deve redigere il PEI nel rispetto del termine previsto dalla legge.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di acquisire dall'amministrazione gli atti e i documenti necessari alla decisione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'assegnazione delle ore di sostegno è contestata in relazione alla gravità della disabilità e all'orario di frequenza dell'alunno, il giudice può acquisire dall'amministrazione gli atti istruttori e valutativi posti a fondamento della quantificazione, il PEI aggiornato e una relazione illustrativa del dirigente scolastico prima di decidere il merito.
- La produzione processuale di documenti riferiti a parti o istituzioni scolastiche diverse dalla controversia deve essere espunta dal fascicolo in quanto estranea all'oggetto del giudizio.
- L'eventuale integrazione delle ore di sostegno intervenuta durante il giudizio deve essere chiarita e documentata, potendo assumere rilievo sia ai fini della persistenza dell'interesse alla decisione sia per la valutazione del comportamento processuale dell'amministrazione.
- Nelle controversie riguardanti dati identificativi di minori con disabilità e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la riproduzione e diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo all'identificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →