Ordinanza n. 2087/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, protocollato il 06.12.2023 al n. 0002575 (All. A - Bando di concorso); - della revisione delle classi di concorso di cui alla tabella A per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, adottato con decreto ministeriale del 22.12.2024 al numero 0000255. (All. A1 - Revisione delle classi di Concorso); - del decreto ministeriale del 26.10.2023 n. 205 (prot. 000205) nella parte in cui viene prevista una riserva di posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici (All. B - D.M. 55/2023); - dell'integrazione del bando di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, protocollato il 17.01.2024 al n. 0000078 (All. C - Integrazione Bando); - della graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il 04.07.2025 (Prot. 0000640) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. D - Graduatoria di merito); - della rettifica della graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata l'11.07.2025 (Prot. 0000720) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. E - Rettifica della graduatoria di merito); - della rettifica della graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il 22.08.2025 (Prot. 0001085) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. F - Seconda rettifica della graduatoria di merito); - della rettifica della graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il 25.08.2025 (Prot. 0001087) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. G - Terza rettifica della graduatoria di merito); - dell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il 26.08.2025 (Prot. 0001121) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. H - Integrazione della graduatoria di merito); - dell'integrazione contingente del personale docente con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorsi regionali scorrimenti e surroghe classe di concorso AM2B (ex AB25) anno scolastico 2025/26, per la regione Emilia-Romagna, approvata il 27.08.2025 (Prot. 0034154) con nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. I - integrazione contingente del personale docente); - di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SALLUSTIO ALESSANDRA il 18\3\2026 : - dei verbali della sottocommissione I e delle relative griglie (All. L– verbali sottocommissione I); - dei verbali della sottocommissione II e delle relative griglie (All. M – verbali sottocommissione II); - dei verbali della sottocommissione III e delle relative griglie (All. N – verbali sottocommissione III); - dei verbali della sottocommissione IV e delle relative griglie (All. O – verbali sottocommissione IV); dei verbali della sottocommissione V e delle relative griglie (All. P – verbali sottocommissione V); - di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, atti e graduatorie della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AB25/AM2B, nonché verbali e griglie delle sottocommissioni
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando della procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, la disciplina relativa alla revisione e all'accorpamento delle classi di concorso, la previsione della riserva di posti in favore di chi avesse maturato almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, gli atti integrativi del bando, la graduatoria di merito relativa alla classe AB25 per la Regione Emilia-Romagna e le successive rettifiche, integrazioni e determinazioni sul contingente delle assunzioni. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato i verbali e le griglie delle sottocommissioni della procedura. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che la controversia è stata qualificata come relativa a una procedura amministrativa finanziata, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che, per tale ragione, deve essere trattata secondo il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. L'ordinanza non esamina nel merito le censure dedotte, né formula una valutazione definitiva sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito in applicazione della disciplina speciale collegata alle controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR, fissando il prosieguo in modo compatibile con i termini previsti da tale disciplina. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso e i motivi aggiunti anche al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualificati come parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. In ragione dell'elevato numero dei soggetti interessati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019. Ha ritenuto che le questioni richiedessero una cognizione piena, non compatibile con la sommaria delibazione cautelare, e ha quindi rinviato la valutazione della domanda cautelare e del merito alla successiva udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
le procedure amministrative relative a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sono sottoposte al rito speciale previsto dalla disposizione
La norma giustifica la conversione del rito, l'esigenza di fissare il prosieguo nel rispetto dei termini PNRR e l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni indicate dal comma 4.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
La disposizione impone la partecipazione al giudizio delle amministrazioni ivi indicate, mediante notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, la cui disamina è rinviata in ragione della necessità di una cognizione piena.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e può disporre la conversione del rito per assicurare il rispetto dei termini acceleratori stabiliti dalla disciplina PNRR.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere considerati parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a tali amministrazioni.
- Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso.
- Se le questioni dedotte richiedono una cognizione piena incompatibile con la sommaria delibazione cautelare, il giudice può rinviare l'esame della domanda cautelare e fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure.
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