Cassazione Penale, Sentenza n. 37785/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di concessione della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 c.p. presentata dall'ergastolano Vito Brusca; il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo non completato il processo rieducativo e insufficiente il "ravvedimento" del detenuto, nonostante la buona condotta inframuraria e i permessi-premio. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 176 c.p., dell'art. 27, comma 3 Cost. e dell'art. 627 c.p.p., nonché vizio di motivazione per aver il giudice del rinvio reso una motivazione apparente e per avere richiesto un "quid pluris" di riconoscimento di colpa e riparazione non richiesto dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato il mancato completamento del processo rieducativo: la sola buona condotta inframuraria e i permessi-premio non sono stati considerati idonei a provare il "sicuro ravvedimento" richiesto dall'art. 176 c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ravvedimento deve emergere da comportamenti oggettivi che dimostrino la netta scelta di revisione critica rispetto al passato, comprensiva del riconoscimento degli errori e dell'adesione a nuovi modelli di vita, e non è sufficiente l'assenza di condotte criminali in carcere. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
La norma sulla liberazione condizionale richiede il "sicuro ravvedimento" del condannato; la Corte interpreta questo requisito come esigente comportamenti oggettivi e concreti che dimostrino l'abbandono delle scelte criminali e la capacità di reinserimento sociale, non limitandosi alla buona condotta inframuraria
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamata nel ricorso in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte non ha ritenuto violato il principio costituzionale, avendo valutato che il requisito del ravvedimento rimane soggetto a verifica rigorosa e basata su elementi concreti
art. 627 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dal ricorrente in rapporto ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale conforme al dictum della sentenza di rinvio e aderente alla giurisprudenza consolidata, quindi non affetta da vizio tale da giustificare la cassazione
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) non è sufficiente la buona condotta in carcere: è necessario dimostrare un "sicuro ravvedimento" attraverso comportamenti oggettivi che attestino l'abbandono delle scelte criminali e l'adesione a modelli di vita socialmente accettati
- Le relazioni psicologiche e i permessi-premio sono elementi valutabili ma vanno considerati nel loro complesso e integrati da segnali concreti di riparazione o di presa di distanza dalle dinamiche criminali (es. iniziative riparatorie, collaborazioni concrete, prova di interessi verso le vittime), ove rilevanti
- La motivazione del giudice deve documentare una valutazione prognostica sulla futura pericolosità sociale: la decisione può legittimamente ritenere insufficiente il percorso risocializzante se non emergono elementi che consentano un'affidabile previsione di reinserimento senza rischio
- Nel caso di condanne per reati gravi e di appartenenza a sodalizi criminali, la soglia probatoria richiesta per il "sicuro ravvedimento" è più rigorosa e richiede dimostrazioni concrete e durature di distacco dalle logiche criminali
- Le censure che lamentano mera apparente motivazione o eccessive richieste interiori del riconoscimento della colpa possono essere respinte se il giudice del rinvio ha dato conto, in modo non illogico, di tutti gli elementi di fatto e delle relazioni disponibili
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