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Sentenza

Sentenza n. 2828/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4120/2024.

Giustizia amministrativa202504264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4120/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4120/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, secondo le modalità previste per il personale di ruolo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 28 maggio 2025, e il Ministero non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso anche il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrendone i presupposti, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e può adottare misure sostitutive e coercitive, inclusa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo contenente una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la mancata impugnazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento integrale entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento dell’amministrazione, individuandolo anche in un dirigente dell’amministrazione obbligata o in un funzionario da questi delegato, purché munito delle competenze tecniche necessarie.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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