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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29732/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra due condanne per reati di falso e ricettazione commessi il 29/02/2016 e il 04/04/2016. Il ricorrente sosteneva che sussistessero elementi presuntivi e qualificanti idonei a dimostrare l'unicità di un disegno criminoso: omogeneità delle condotte (contraffazione di marchi di alta moda), prossimità spazio-temporale (luoghi adiacenti e distanza di poco più di un mese), e finalità unica di lucro dalla commercializzazione della merce contraffatta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che per il riconoscimento della continuazione è necessaria l'esistenza di un medesimo, originario disegno criminoso e non basta la semplice analogia o la finalità economica comune. Ha condiviso il giudice di merito che ha riscontrato assenza di concreti indicatori di una previa programmazione (diverse fasi del ciclo della contraffazione, modalità esecutive differenti, uno degli episodi commesso con altri soggetti e l'altro in solitudine, precedenti del ricorrente indicativi di generica propensione alla devianza). La Corte ha quindi rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    La continuazione richiede un medesimo, originario disegno criminoso; non si identifica con la mera propensione a delinquere. Sono necessari concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, e la programmata previsione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali). La sola analogia di reati o la finalità lucrativa non sono sufficienti.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di colpa per impugnazione irrituale, la liquidazione di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma disponendo il versamento di euro 3.000.

  • Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)

    Affermato che l'unicità del disegno criminoso non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che rappresenta una generale propensione alla devianza e non un progetto unitario di reati.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Elencati gli indicatori concreti per il riconoscimento della continuazione e richiamata la necessità che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.

  • Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)

    Ribadito che non è possibile desumere la programmazione unitaria dalla sola analogia dei reati o dalla spinta a delinquere a carattere generico.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. è necessario dimostrare l'esistenza di un originario progetto criminoso comune ai reati; non basta la somiglianza tipologica o la finalità lucrativa.
  • Valgono come indicatori rilevanti: omogeneità delle condotte e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive identiche o complementari, prova di una programmazione preliminare (comunicazioni, ruoli assegnati, approvvigionamenti ricorrenti), e sistematicità dell'attività delittuosa.
  • La mera presenza di precedenti o di una generale propensione a delinquere non può sostituire la prova di una pianificazione specifica; similmente, la prossimità temporale è un elemento utile ma non decisivo e la distanza significativa nel tempo può essere indizio negativo.
  • In fase esecutiva e in sede di cognizione lo standard probatorio è analogo: chi chiede il riconoscimento della continuazione deve fornire elementi concreti e non limitarsi a deduzioni generiche sulla coerenza degli scopi.
  • Nella pratica, per rafforzare una domanda di continuazione conviene raccogliere e documentare prove di coordinamento (es. comunicazioni tra coautori, flussi logistici ripetuti, uso sistematico dello stesso marchio o delle stesse forniture), dimostrando che i reati successivi erano preveduti già nelle linee essenziali al momento del primo episodio.

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