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Sentenza

Sentenza n. 3922/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 301/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata l *, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato con cui era stata disposta l'assegnazione della Carta docente e dei relativi buoni elettronici, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre interessi. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con difesa meramente formale. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La sentenza costituente titolo esecutivo era stata notificata via PEC all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale, anziché all'indirizzo PEC primario del Ministero inserito nel Registro delle PP.AA., individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La ricorrente sosteneva inoltre di non aver ricevuto l'accredito delle somme; tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a superare il difetto della valida notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice. Nel caso concreto, la notificazione effettuata all'indirizzo PEC indicato dal Ministero in un comunicato organizzativo non era valida ai fini sostanziali previsti dalla norma, poiché il Ministero aveva previamente indicato nel Registro delle PP.AA. il proprio domicilio digitale primario. Il comunicato ministeriale, privo di efficacia normativa, non poteva sostituire l'indirizzo risultante dal pubblico registro. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato avrebbe potuto surrogare la notificazione alla sede reale dell'amministrazione, essendo il domicilio dell'Avvocatura rilevante per gli effetti processuali e non per l'avvio del termine dilatorio sostanziale. Non essendo iniziato a decorrere il termine di 120 giorni, l'azione di ottemperanza è stata ritenuta prematura e quindi inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al ricorso per ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante attribuzione di moneta elettronica. Il termine decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012

    in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    L'indirizzo PEC estratto dal Registro IPA può essere utilizzato per la notificazione alle pubbliche amministrazioni solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.; se l'amministrazione ha indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., occorre utilizzare quest'ultimo.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La norma non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l'indirizzo IPA è utilizzabile solo nei casi e alle condizioni stabiliti da tale disposizione.

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Individua il Registro IPA quale elenco dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, utilizzabile secondo i limiti stabiliti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012.

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012

    Rileva quale base normativa del Registro delle PP.AA., nel quale devono essere individuati gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche ai fini delle notificazioni.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato da eseguire impone a un'amministrazione pubblica il pagamento di somme di denaro, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, il titolo esecutivo deve essere notificato alla sede legale dell'amministrazione debitrice mediante il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri applicabili.
  • Quando l'amministrazione pubblica ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; l'indirizzo risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • Un comunicato o atto organizzativo dell'amministrazione, privo di efficacia normativa, non può sostituire il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della valida notificazione del titolo esecutivo e dell'avvio del termine dilatorio.
  • La notificazione del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, valida per gli effetti processuali della rappresentanza dell'amministrazione, non equivale alla notificazione presso la sede legale dell'amministrazione necessaria per produrre gli effetti sostanziali previsti dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAmministrazione digitaleTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

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