Sentenza n. 3767/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento 1- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022, pubblicato in GURI 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 2- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; 3- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra indicati, ancorché sconosciuto e/o implicito e in particolare, occorrendo: a- dell'intesa in Conferenza Regioni e Province autonome del 14.9.2022, nonché di quella in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; b- della Circolare Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; c- dell'Accordo 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; d- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” nonché per il risarcimento dei danni in forma generica o per equivalente cagionati dalla adozione degli illegittimi atti e provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, insieme agli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, nonché gli atti presupposti e conseguenti, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto l'illegittima fissazione dei tetti di spesa, per violazione della disciplina legislativa e per irragionevolezza, illogicità, sproporzione e lesione dei principi di correttezza e buona fede; l'illegittimità della fissazione retroattiva dei tetti per gli anni 2015-2018, in contrasto con la tutela dell'affidamento, la certezza del diritto, la proprietà e la libertà d'iniziativa economica; l'erroneità della commisurazione degli importi da restituire, per violazione della normativa di settore, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione della trasparenza; l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina legislativa posta a fondamento del payback sui dispositivi medici e l'illegittimità derivata degli atti impugnati.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato il pagamento delle somme nella misura ridotta del 25%, previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti né le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni 2015-2018; nel caso concreto ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando sia intervenuta una sopravvenienza idonea a soddisfare o definire la posizione sostanziale controversa, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge per gli obblighi di ripiano relativi al payback sui dispositivi medici, quando integralmente effettuato nei termini e per gli anni considerati dalla disciplina, estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le azioni giurisdizionali connesse a tali importi.
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