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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17806/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di AGEA aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 3.945,24 a titolo di incremento stipendiale previsto per il personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio. AGEA aveva proposto opposizione, accolta in appello, con revoca del decreto ingiuntivo. La Corte d’appello aveva ritenuto che la domanda di integrazione salariale fosse stata proposta quando era già operante l’abrogazione prevista dall’art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, e che il riferimento del c.c.n.l. EPNE alla 'relativa domanda' dovesse intendersi riferito alla domanda di incremento stipendiale e non a quella di riconoscimento della causa di servizio. Il ricorrente ha censurato tale interpretazione deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 70 cit. e degli artt. 3 e 97 Cost., dall’altro la violazione dell’art. 12 disp. att. c.p.c., sostenendo che il diritto all’incremento doveva considerarsi maturato sin dalla presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, avvenuta nel 2005, e che l’abrogazione sopravvenuta non poteva incidere su somme già maturate; inoltre la domanda di incremento non poteva essere presentata prima del riconoscimento della causa di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo errata l’interpretazione della Corte d’appello. Ha affermato che il beneficio economico previsto dall’art. 26 del c.c.n.l. EPNE presuppone il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma che il riferimento alla 'data di presentazione della relativa domanda' va inteso come domanda di riconoscimento della causa di servizio, non come domanda autonoma di incremento stipendiale. Ne consegue che il diritto all’incremento matura con il riconoscimento della causa di servizio, e se tale presupposto si è verificato prima dell’entrata in vigore dell’abrogazione di cui all’art. 70 del d.l. n. 112/2008, il beneficio resta dovuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 1290/1922

    Richiamato come fonte del beneficio degli incrementi stipendiali per il personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio.

  • art. 44 R.D. n. 1290/1922

    Indicato come base normativa del beneficio economico poi esteso agli invalidi per servizio dipendenti di Stato ed enti pubblici.

  • L. n. 474/1958

    Richiamata per l’estensione del beneficio agli invalidi per servizio dipendenti di enti pubblici.

  • artt. 1 e 3 L. n. 539/1950

    Richiamati come disposizioni che estendono il beneficio economico al personale interessato.

  • art. 26 c.c.n.l. EPNE 14 febbraio 2001

    «1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale... della retribuzione ... in godimento alla data di presentazione della relativa domanda...»

    La Corte lo interpreta nel senso che la 'relativa domanda' è quella di riconoscimento della causa di servizio; l’incremento è dovuto una volta riconosciuto il presupposto, ed è un emolumento dovuto in presenza dei requisiti legittimanti.

  • art. 70 d.l. n. 112/2008

    «A decorrere dal 1° gennaio 2009 ... è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie»

    La disposizione abrogativa non incide sui trattamenti economici già maturati prima del 1° gennaio 2009.

  • L. n. 133/2008

    Norma di conversione del d.l. n. 112/2008 che rende operativa l’abrogazione richiamata.

  • art. 12 disp. att. c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione letterale della disciplina collettiva.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio decisorio specifico.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio decisorio specifico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

    Menionata in chiusura per escludere le condizioni per l’ulteriore contributo unificato, senza ulteriori specificazioni nel testo.

Massime di principio

  • Quando un beneficio economico contrattuale o di legge è collegato al riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio, il presupposto costitutivo del diritto va individuato nel riconoscimento formale della causa di servizio, non nella successiva e autonoma richiesta di pagamento del beneficio, se la clausola pattizia collega l’emolumento alla 'relativa domanda' di riconoscimento.
  • La formulazione letterale di una clausola collettiva va letta in coerenza con la sua ratio: se il beneficio compensa la maggiore gravosità del lavoro svolto da un dipendente affetto da invalidità per causa di servizio, un’interpretazione che ne posticipi l’efficacia al solo momento della domanda di pagamento risulta incompatibile con la funzione compensativa della norma.
  • Una sopravvenuta disposizione abrogativa che escluda trattamenti economici aggiuntivi non elimina i diritti già maturati prima della sua entrata in vigore; il momento rilevante è quello di maturazione del diritto, determinato dal verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
  • In presenza di un emolumento dovuto in via percentuale sulla retribuzione in godimento, il riferimento alla 'data di presentazione della domanda' può servire solo a fissare un parametro di calcolo oggettivo e a impedire che il dipendente possa incidere arbitrariamente sull’entità del beneficio, non a subordinare la nascita del diritto a una richiesta ulteriore e distinta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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