Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21727/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una curatela fallimentare ha convenuto in giudizio l'ex amministratore di una società poi fallita, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per avere disposto, secondo l'attrice, la dismissione del patrimonio aziendale in violazione dei doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. In primo grado la domanda è stata accolta, con condanna al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. In appello l'ex amministratore ha contestato, tra l'altro, la prescrizione dell'azione sostenendo che la conoscibilità esteriore dell'insufficienza patrimoniale sarebbe emersa dal bilancio 2007, nonché la ricostruzione probatoria relativa alla vendita sottocosto dei beni aziendali e alla stima effettuata dal consulente tecnico. La Corte d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, e ha valorizzato la cessione in breve tempo di tutti i beni sociali a prezzo inferiore al mercato, in favore anche di soggetti legati da vincoli familiari, la mancanza di prova del cattivo stato di manutenzione dei beni e la conseguente liquidazione equitativa del danno. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 2949 c.c., sostenendo che l'appello fosse specifico perché la curatela aveva prodotto il bilancio 2007 e da quel documento sarebbe emersa la conoscibilità del depauperamento patrimoniale e quindi la decorrenza della prescrizione; 2) violazione degli artt. 61, 62 e 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il CTU aveva ecceduto il quesito formulato e che le testimonianze dimostravano le pessime condizioni dei beni ceduti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando il mancato esame delle osservazioni del consulente tecnico di parte circa errori metodologici della CTU e il mancato riferimento a parametri di stima concreti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che il motivo d'appello, per essere specifico, deve indicare con chiarezza i punti della sentenza impugnata e le ragioni della censura, e che il mero richiamo alla produzione del bilancio 2007, senza indicarne i dati rilevanti, non soddisfa tale requisito; ha inoltre osservato che il bilancio riportava comunque un patrimonio netto positivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per la parte motivazionale, colpito dalla preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c., e per il resto diretto a contestare la valutazione di fatto e delle prove, attività non censurabile in cassazione nei limiti denunciati. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: in parte per la medesima preclusione sul vizio motivazionale, in parte perché estraneo alla ratio decidendi, essendo la Corte territoriale basata non sulla stima tecnica in sé, ma sulla mancanza di prova del cattivo stato dei beni, fatto impeditivo che il giudice di merito ha ritenuto non dimostrato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ex amministratore. Ha confermato la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile per avere dismesso sottocosto i beni aziendali, valorizzando la mancata specificità del primo motivo di appello sul tema della prescrizione e la correttezza della valutazione di merito sulla prova della vendita a prezzo inferiore a quello di mercato. Ha inoltre ritenuto che i motivi relativi alla CTU e alla valutazione delle testimonianze fossero inammissibili perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, oppure perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l. fall.

    richiamato come base normativa della domanda risarcitoria del fallimento verso l'ex amministratore per danno al patrimonio sociale

  • art. 2476 c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità dell'amministratore

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale di responsabilità aquiliana a supporto della pretesa risarcitoria

  • art. 2932 c.c.

    menzionato nel ricorso introduttivo come ulteriore norma richiamata dalla curatela, senza specifica elaborazione in sentenza

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, senza necessità di formule sacramentali ma con effettiva confutazione della decisione di primo grado

  • art. 434 c.p.c.

    interpretato in modo analogo all'art. 342 c.p.c. quanto al requisito di specificità dell'impugnazione

  • art. 2949 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'eccezione di prescrizione

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura sulla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotte omesse pronunce; la Corte ha escluso il vizio perché le censure non intercettavano la ratio decidendi o miravano a rivalutare il merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla valutazione delle prove o sul cattivo esercizio del potere di apprezzamento del giudice di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la decisione d'appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all'anomalia motivazionale rilevante solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità della critica alla sentenza impugnata non è soddisfatto dal solo richiamo a documenti già prodotti o acquisiti: occorre indicare i dati del documento rilevanti e spiegare in che modo essi confutino la motivazione di primo grado.
  • La conoscibilità esteriore di un depauperamento patrimoniale non può essere affermata in modo apodittico: deve emergere da elementi concreti e specificamente richiamati, idonei a fondare anche la decorrenza della prescrizione dell'azione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio: il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ad anomalie motivazionali rilevanti nei ristretti casi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di decisività, anche se formalmente costruita come violazione di norme processuali o omesso esame di fatti.
  • In tema di responsabilità dell'amministratore verso la massa, la vendita dei beni sociali a prezzo inferiore al mercato, specie se in favore di soggetti vicini all'amministratore e senza adeguate modalità competitive di dismissione, può integrare violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
  • Quando il giudice di merito ritiene provato il prezzo sottocosto e non sia provato il fatto impeditivo del cattivo stato dei beni, la censura che si limiti a contestare la stima tecnica senza incidere su tale passaggio logico non coglie la decisione.
  • Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleAmministratoriRicorso per cassazioneProve
RamiResponsabilità civileSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.