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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio dell'indulto concesso a Ravolo con riferimento alla pena di 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa (sentenza Tribunale di Paola 2/2/2005, indulto concesso 16/11/2006). La revoca era stata disposta in presenza di una successiva condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 17/12/2007 per anni 2 di reclusione. Il ricorrente ha censurato la revoca sostenendo che, a seguito di una rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello di Napoli il 24/04/2020, quella successiva condanna era stata ridotta ad anni 1 e mesi 6, ossia al di sotto della soglia prevista dall'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 per la revoca di diritto dell'indulto.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Napoli), perché riesamini la domanda di revoca dell'indulto tenendo conto della rideterminazione della pena e di tutti i titoli in esecuzione. In sostanza la revoca disposta non ha considerato che la pena effettiva a cui fare riferimento era stata ridotta a 1 anno e 6 mesi, inferiore al limite previsto dalla norma per la revoca automatica, e pertanto l'ordinanza è viziata.

Norme richiamate

  • articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241

    La norma prevede la revoca «di diritto» dell'indulto al verificarsi di una successiva condanna che superi una determinata soglia di pena; dalla sentenza emerge che la revoca automatica può essere applicata solo se la pena risultante dal titolo preso a riferimento raggiunge o supera la soglia stabilita dalla legge, e che una successiva rideterminazione che riduca la pena al di sotto di tale soglia esclude la revoca automatica.

Massime di principio

  • La revoca automatica dell'indulto va valutata rispetto alla pena concretamente e definitivamente risultante dal titolo esecutivo preso a riferimento: se quella pena è stata successivamente ridotta al di sotto della soglia prevista dalla norma, la revoca non può essere applicata di diritto.
  • Il giudice dell'esecuzione deve tener conto di ogni provvedimento intervenuto che modifichi la pena (rideterminazioni, ricalcoli, estinzioni parziali) prima di pronunciare la revoca dell'indulto.
  • Se il giudice non considera provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della soglia normativa, il provvedimento di revoca può essere annullato e la causa rinviata per nuovo esame.
  • La difesa ha l'onere (e l'interesse) di segnalare e documentare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta sulla pena che possa incidere sulla sussistenza dei presupposti di revoca.
  • In presenza di titoli multipli in esecuzione, il giudice deve esaminare complessivamente tutti i titoli e la loro efficacia per determinare correttamente se sussistano i presupposti per la revoca dell'indulto.
  • L'annullamento con rinvio è la conseguenza tipica quando il giudice di merito non ha valutato o ha valutato erroneamente elementi fattuali o giuridici determinanti (es. rideterminazione della pena) per la revoca.

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