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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27475/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste (05/10/2021) che aveva in parte derubricato i reati originariamente contestati (principalmente estorsione) in reati meno gravi (violenza privata, minaccia, percosse), escluso l'aggravante del "metodo mafioso" di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. e sostituito la custodia cautelare in carcere con misure meno afflittive per alcuni indagati; il Procuratore ha censurato la ricostruzione dei fatti soprattutto con riferimento ai capi 1) e 4) (sostiene la sussistenza dell'estorsione e di riflessi patrimoniali e dell'ingiusto profitto) e del capo 5) (atteggiamenti intimidatori verso l'assessore), la derubricazione di percosse (capo 6) e l'esclusione dell'aggravante 416-bis comma 1; ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza, salvo per il capo 6.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accolto i motivi relativi al capo 1) ritenendo che le condotte poste in essere dagli indagati (impedire l'apertura dei banchi con autoarticolato e atteggiamenti minacciosi) possono integrare il reato di estorsione in quanto dirette a conseguire un ingiusto profitto (non necessariamente solo patrimoniale) e cagionanti danno economico agli ambulanti e all'associazione "Pro Lido del Sole"; ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) e l'ha rinviata al Tribunale di Trieste per nuovo esame. Ha confermato la derubricazione operata dal Tribunale per i capi 2) e 3). Sul capo 4) ha ritenuto che la prima parte sia già ricompresa nel capo 1) e che non sussista estorsione a carico del Comune, mentre la parte relativa a condotte rilevanti verso l'associazione può richiedere nuova valutazione. Ha accolto il motivo relativo al capo 5) ritenendo che le condotte descritte non siano prive di rilevanza penale e disponga che il Tribunale si pronunci nuovamente; ha confermato le valutazioni sui capi 6) e 7). Ha inoltre annullato la parte dell'ordinanza che escludeva l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 1 c.p., ritenendo la motivazione insufficiente e ricordando che per tale aggravante non è necessario provare l'appartenenza ad associazione mafiosa ma basta che la condotta evochi la forza intimidatrice tipicamente mafiosa nella percezione della vittima. Infine ha disposto che le esigenze cautelari vengano rivalutate alla luce delle nuove valutazioni sui capi annullati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")

    L'aggravante può concorrere anche senza prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa: è sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla sensibilità della vittima la forza intimidatrice tipicamente mafiosa (percezione della vittima rilevante). La Corte ha censurato la mancata motivazione nel rigetto dell'aggravante da parte del Tribunale.

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La Corte richiama il discrimen tra estorsione e violenza privata: l'estorsione richiede la preordinazione della violenza o della minaccia al conseguimento di un ingiusto profitto, che può non essere soltanto patrimoniale. Nel caso oggetto, il condizionamento dell'operato dell'associazione e l'impedimento del mercato integrano l'ingiusto profitto e il danno economico, giustificando la riqualificazione in estorsione del capo 1).

  • art. 610 c.p. (violenza privata)

    La violenza privata si distingue dall'estorsione per l'assenza dell'elemento del fine di procurare un ingiusto profitto. La Corte ha ritenuto che per alcuni fatti (capi 2 e 3) la ricostruzione del Tribunale in termini di minaccia/controllo del territorio sia corretta e non estorsiva.

  • art. 612 c.p. (minaccia)

    Richiamata come possibile riclassificazione per alcuni episodi (capo 2, 3 e capo 7); la Corte ha confermato che per tali episodi mancano gli estremi dell'estorsione e possono configurarsi minacce.

  • art. 581 c.p. (percosse)

    Il Tribunale aveva riqualificato il capo 6) in percosse; il Procuratore aveva contestato che vi fossero elementi indiziari del pestaggio. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla insufficiente prova della ragione del litigio e ha confermato la derubricazione per il capo 6).

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.2, Sent. n. 10398 del 10/05/1983, Cutrona; Sez.2, n.16053 del 25/03/2015, Campanella e altre)

    La Corte richiama precedenti che chiariscono i confini tra estorsione e violenza privata e il criterio interpretativo dell'aggravante 'metodo mafioso' (percezione intimidatoria della vittima). Tali precedenti sono utilizzati per motivare la riqualificazione e la censura dell'esclusione dell'aggravante.

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione da violenza privata occorre accertare il fine dell'agente: se la violenza o la minaccia sono finalizzate a ottenere un 'ingiusto profitto' (non necessariamente economico) e a cagionare un danno, può operarsi la qualificazione come estorsione.
  • L'ingiusto profitto richiesto dall'art. 629 c.p. non si esaurisce nella dimensione patrimoniale: può consistere anche in un vantaggio di controllo su attività altrui (es. decidere chi può partecipare a un mercato).
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416-bis, comma 1) può essere configurata quando la condotta evochi nella vittima la percezione della forza intimidatoria tipica della criminalità organizzata; non è necessario provare l'appartenenza a un'associazione mafiosa.
  • Le valutazioni di fatto del giudice del merito (tribunale del riesame) sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o illogicità: quando la motivazione omette di valutare dichiarazioni o elementi essenziali (es. riflessi patrimoniali, percezione delle vittime), la decisione può essere annullata e rinviata.
  • Se in sede di riesame vengono derubricati reati o escluse aggravanti rilevanti, la sussistenza delle esigenze cautelari va rivalutata se la riqualificazione torna ad un'impostazione accusatoria differente: un annullamento/parziale accoglimento in Cassazione può comportare la riconsiderazione della misura cautelare.
  • In contestazioni complesse con plurimi episodi è necessario trattare separatamente ogni capo d'imputazione, valutando se talune condotte ricadano in reati diversi (es. estorsione, minaccia, violenza privata, percosse) e motivare chiaramente le scelte di riqualificazione.

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