Cassazione Civile, Ordinanza n. 15869/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione ha rettificato il classamento e la rendita di un'unità immobiliare sita in Roma, riportandola alla categoria e classe originarie (A/1 classe 4) dopo che, a seguito di una variazione Docfa presentata dalle proprietarie per diversa distribuzione degli spazi interni, l'immobile era stato temporaneamente attribuito alla categoria A/2 classe 3. La CTR del Lazio ha ritenuto ammissibile il ricorso originario ma ha respinto nel merito l'impugnazione. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che per altre unità dello stesso fabbricato erano intervenuti giudicati favorevoli di annullamento di analoghi avvisi di rettifica in autotutela, e che tali precedenti avrebbero dovuto determinare l'annullamento anche dell'atto impugnato; 2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto catastale e delle norme sul processo tributario e sulla motivazione amministrativa, assumendo che l'avviso non spiegasse compiutamente le ragioni della rettifica e non indicasse elementi di comparazione o aggiornamento catastale; 3) violazione delle norme sull'autotutela e sul DM 37/1997, deducendo che l'Ufficio non stesse annullando un proprio atto illegittimo, ma esercitasse un potere autoritativo di rettifica, con conseguente necessità di una motivazione piena e non meramente formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudicato formatosi in altre controversie non era opponibile nella specie perché mancava l'identità soggettiva richiesta dagli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., e che l'eventuale effetto espansivo del giudicato favorevole inter alios non era invocabile fuori dai casi consentiti. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, affermando che il classamento catastale è atto dichiarativo e tecnico, sempre suscettibile di revisione; che il termine annuale per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'amministrazione non è perentorio; che la validazione della rendita proposta dal contribuente non la rende irretrattabile; e che l'Ufficio può correggere un errore di classamento anche oltre il termine, purché l'atto si inserisca nella vicenda catastale dell'immobile e sia funzionale a riportare la rendita alla sua effettiva corrispondenza. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la motivazione dell'avviso, richiamante i dati oggettivi del classamento e la precedente storia catastale dell'immobile. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma nel caso concreto il fatto allegato non era decisivo né opponibile per difetto di identità soggettiva e di rapporto giuridico.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge in tema di motivazione dell'atto catastale e autotutela, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 324 c.p.c.
il giudicato formale rileva solo nei limiti previsti dalla legge e non può essere fatto valere in controversie prive di identità soggettiva.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sicché non è opponibile a soggetti diversi rispetto alle decisioni richiamate.
art. 7, L. 212/2000
l'avviso catastale deve essere motivato, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata perché riportava gli elementi oggettivi del classamento e la storia catastale dell'immobile.
artt. 23, 54 e 57, d.lgs. 546/1992
richiamati dalle ricorrenti in relazione alla disciplina del processo tributario e dei limiti difensivi/motivazionali, senza che la censura fosse accolta.
art. 3, L. 241/1990
norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuta non violata nel caso di specie.
art. 2-quater, d.l. 16/1994, conv. in L. 656/1994
richiamato dalle ricorrenti per contestare l'asserita autotutela, ma la Corte ha qualificato l'atto come rettifica catastale inserita nella procedura di classamento.
d.m. n. 37 del 1997
disciplinante ipotesi di annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse legittimamente corretto un errore di classamento.
art. 1, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio e non perentorio; il suo superamento non determina decadenza dell'amministrazione.
art. 19, lett. f, d.lgs. 546/1992
l'avviso di accertamento catastale è impugnabile come atto che equivale al diniego dell'istanza di variazione catastale.
art. 53 Cost.
la disciplina è letta in chiave di capacità contributiva: la rendita catastale deve corrispondere alla reale consistenza dell'immobile e l'ordinamento consente correzioni per evitare imposizioni falsate.
artt. 23 e 53 Cost.
richiamati dalle ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'incidenza fiscale dell'atto, ma senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto anche per l'ulteriore importo conseguente al rigetto.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in altri giudizi non è opponibile in un nuovo processo tributario se manca l'identità delle parti e del rapporto giuridico; l'effetto espansivo del giudicato favorevole inter alios è eccezionale e non può essere invocato in via generalizzata.
- Nel classamento catastale l'avviso di rettifica ha natura dichiarativa e tecnica: l'amministrazione può sempre correggere errori di classamento per riportare la rendita alla situazione effettiva dell'immobile, anche oltre il termine annuale previsto per la rendita definitiva, che è meramente ordinatorio.
- La validazione informatica della rendita proposta dal contribuente non attribuisce irretrattabilità alla rendita stessa, se la proposta risulta poi errata; l'amministrazione conserva il potere di rettifica nell'ambito della procedura catastale.
- L'avviso di accertamento catastale è adeguatamente motivato quando consente di comprendere la ragione del diverso classamento, anche mediante il richiamo ai dati oggettivi del bene e alla sua precedente storia catastale, senza che sia necessario un apparato motivazionale analitico identico a quello di altri tipi di atti impositivi.
- L'impugnazione dell'avviso catastale può essere usata per contestare nel merito la congruità del classamento e per dimostrare la corrispondenza della variazione proposta alle caratteristiche dell'immobile e della zona, ma non può fondarsi su precedenti giudicati relativi a immobili diversi dello stesso fabbricato.
- La revisione del classamento deve tendere a una rendita coerente con le caratteristiche effettive dell'immobile, in modo da assicurare il rispetto della capacità contributiva e impedire che una rendita non veritiera si consolidi nel tempo.
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