Sentenza n. 14315/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.-L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 313.726,87 dovrà entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati da 1 a 5; - della nota della Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, dell’8 novembre 2022, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015”, e relativo allegato; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - il silenzio diniego sull’istanza di accesso trasmessa in data 24 novembre 2022; - la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionale di determinazione e attuazione dell’obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, compreso il decreto regionale che poneva a carico della ricorrente il versamento di euro 313.726,87
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli ulteriori atti presupposti e il decreto della Regione Toscana del 14 dicembre 2022, con il quale era stato determinato a suo carico un importo di euro 313.726,87. Erano stati inoltre contestati il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso e richiesto il risarcimento dei danni. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e la cessazione della materia del contendere nei ricorsi relativi ai provvedimenti di payback, una volta accertato il pagamento. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento ridotto nei termini di legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero gravame. Dalla documentazione prodotta è risultato che la ricorrente era inclusa nell’elenco regionale delle aziende che avevano integralmente versato la quota di payback ridotta al 25 per cento dell’importo originario. Secondo il Collegio, tale pagamento ha estinto l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e ha determinato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, il venir meno dell’interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti statali e regionali, nonché sulle ulteriori domande connesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, come previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L’integrale versamento dell’importo [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e, una volta accertato, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano; comporta inoltre la compensazione delle spese di lite.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento regionale, senza che il giudice abbia esaminato nel merito i relativi profili.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta estingua integralmente l’obbligazione amministrativa oggetto del giudizio e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l’effettuazione e l’accertamento del pagamento fanno venir meno l’interesse alla decisione e determinano la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può estendersi all’intero gravame quando il pagamento sopravvenuto definisce integralmente la posizione sostanziale del ricorrente e rende priva di utilità la pronuncia sugli atti presupposti, consequenziali e sulle domande connesse.
- Quando la legge sopravvenuta collega espressamente all’accertamento del pagamento la definizione dei ricorsi e la compensazione delle spese, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14301/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →