Cassazione Civile, Ordinanza n. 01183/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriante)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità relativa ad alcuni terreni boschivi siti in Lombardia. L'autorità espropriante aveva emesso decreti di occupazione d'urgenza con indennità provvisorie non accettate dai proprietari, i quali avevano chiesto la determinazione dell'indennità definitiva tramite collegio tecnico ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001. La società espropriante aveva nominato un proprio tecnico e, insieme al tecnico designato dai proprietari, era stata redatta una relazione di stima congiunta. La Corte d'appello aveva ritenuto definitiva l'indennità così determinata, ordinando il deposito delle somme dovute e reputando tardive o infondate le contestazioni dell'espropriante. Nel ricorso per cassazione, la società espropriante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il collegio tecnico dovesse essere necessariamente composto da tre membri e che la nomina di soli due tecnici rendesse invalida la stima; 2) violazione del medesimo art. 21 per mancata declaratoria di nullità della relazione di stima, anche per omesso avviso dell'inizio delle operazioni peritali; 3) violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, contestando la ritenuta definitività della stima e l'affermazione della decadenza dal potere di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la disciplina dell'art. 21 d.P.R. n. 327/2001, anche nel coordinamento con la legge regionale lombarda n. 3/2009, imponga la nomina di un collegio tecnico composto da tre esperti. La previsione della nomina di due soli tecnici da parte di espropriante e proprietario non consente di derogare al numero dei componenti del collegio, poiché il meccanismo decisionale a maggioranza presuppone necessariamente una terna. Di conseguenza, la relazione formata da due soli tecnici era irregolare e la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare il vizio della composizione del collegio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 327/2001
Il collegio tecnico per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio deve essere composto da tre tecnici; la nomina di due tecnici da parte di espropriante e proprietario non consente di derogare alla terna. La previsione della decisione a maggioranza presuppone un collegio di tre componenti e il dies a quo per il termine di redazione decorre dalla nomina del terzo tecnico.
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
Il giudizio di opposizione è il luogo in cui si fanno valere le eccezioni sulla regolarità formale del procedimento di stima.
art. 29 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato in relazione al termine per l'opposizione alla stima.
art. 15 legge reg. Lombardia n. 3/2009
Consente una deroga limitata al procedimento statale, permettendo che tutti i tecnici siano nominati dalle parti, ma non incide sul numero dei componenti del collegio, che resta di tre.
artt. 806 e seguenti c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicazione analogica delle regole sull'arbitrato, in particolare quanto al numero dispari degli arbitri.
art. 809 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per affermare la necessità di un numero dispari di arbitri.
Massime di principio
- Nella procedura di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, il collegio tecnico deve essere formato nel numero previsto dalla legge; non è consentito ridurre a due il numero dei componenti quando la disciplina positiva presuppone una decisione a maggioranza su base ternaria.
- La possibilità per le parti di nominare direttamente i tecnici non elimina il requisito strutturale della terna: la deroga può riguardare il meccanismo di nomina, non la composizione del collegio.
- Le norme sul procedimento di stima devono essere interpretate in modo coordinato con la disciplina speciale statale e regionale, ma senza ammettere deroghe implicite ai requisiti essenziali dell'organo peritale.
- Le questioni relative alla regolarità formale del collegio tecnico e della stima vanno fatte valere nel giudizio di opposizione alla stima, che costituisce la sede processuale deputata a sindacare tali vizi.
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