Cassazione Civile, Ordinanza n. 27749/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria e varie cartelle esattoriali deducendo, in sintesi, l’irritualità della procedura esecutiva, la nullità o invalidità delle notifiche degli atti prodromici, la prescrizione di alcune cartelle e l’illegittimità della liquidazione delle spese. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l’appello ritenendo che il preavviso di iscrizione ipotecaria non fosse autonomamente impugnabile, che le cartelle risultassero regolarmente notificate e che non fosse necessaria una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere la CTR escluso l’impugnabilità del preavviso; 2) omessa pronuncia sulla prescrizione di alcune cartelle; 3) violazione delle norme sulle notificazioni e omesso esame delle contestazioni sulla ritualità delle notifiche; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per liquidazione superiore ai parametri e senza riduzione prevista. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi per alcune cartelle e di averle integralmente pagate, chiedendo la cessazione della materia del contendere per tali posizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle per le quali era stata dimostrata l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle rate dovute. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Il terzo motivo, relativo alle altre cartelle, non è stato accolto nel dispositivo riportato integralmente nel testo fornito, ma il provvedimento finale indica la cassazione senza rinvio per la parte cessata, con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio; il quarto motivo è stato assorbito dalla cessazione della materia del contendere. Dal testo emerge dunque che la Corte ha chiuso il processo per la parte definita e non ha accolto le censure processuali dedotte sui primi due motivi.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
catalogo tassativo degli atti impugnabili
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non è, di regola, un atto espressamente impugnabile; la sua impugnazione costituisce facoltà e non onere, e non preclude il ricorso avverso l’atto successivo, mentre l’impugnazione dell’ipoteca per vizi di atti precedenti presuppone la mancata notifica dell’atto anteriore autonomamente impugnabile.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), c.p.c.
È il parametro per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, ma la censura richiede autosufficienza e specifica indicazione degli atti rilevanti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la doglianza per omessa pronuncia è inammissibile se non si dimostra che la questione era stata effettivamente riproposta in appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra le norme sulle notificazioni e sulla valutazione della prova, nel quadro della censura sulla ritualità delle notifiche.
art. 116 c.p.c.
Richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove; il ricorrente contestava la valutazione degli avvisi di ricevimento.
art. 148 c.p.c.
Richiamato in tema di notificazioni.
art. 160 c.p.c.
Richiamato in tema di nullità della notificazione.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale disciplina delle notificazioni in materia tributaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova sulla ritualità delle notifiche.
art. 7, comma 4, l. n. 890/1982
Richiamato in materia di perfezionamento della notificazione postale.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
definizione agevolata (cd. “Rottamazione-quater”)
L’adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle rate determinano cessazione della materia del contendere per i carichi interessati.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale criterio speciale di liquidazione delle spese nel processo tributario, con riduzione del 20%.
art. 41 d.m. n. 140/2012
Richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali.
l. n. 247/2012
Richiamata nel sistema di determinazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’impugnazione di un atto non espressamente compreso nell’elenco dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, ma avente natura impositiva o prodromica, può costituire una mera facoltà e non un onere: la sua mancata impugnazione non sempre preclude la contestazione dell’atto successivo.
- L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria per vizi di atti anteriori è ammissibile solo se l’atto presupposto autonomamente impugnabile non sia stato notificato; se invece la notifica degli atti prodromici risulta effettuata, non può essere dedotta in quella sede la loro invalidità per il tramite dell’ipoteca.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di mancato esame di una questione già devoluta al giudice di merito è inammissibile se il ricorrente non dimostra, con adeguata autosufficienza, di avere effettivamente riproposto la questione nell’atto di appello e di indicarne la precisa collocazione processuale.
- La contestazione della ritualità delle notifiche richiede che il ricorrente si confronti specificamente con gli atti di ricevimento e con la prova offerta dall’agente della riscossione; la mera deduzione astratta di nullità non è sufficiente se il giudice di merito ha accertato la ricezione degli atti nella sfera di conoscenza del destinatario.
- L’adesione a una definizione agevolata dei carichi e il pagamento integrale di quanto dovuto comportano cessazione della materia del contendere per i crediti oggetto della procedura, con conseguente assorbimento delle doglianze residue relative a tali posizioni e necessità di rideterminare le spese.
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