Ordinanza n. 7282/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania su domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 25.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato per il perdurante mancato provvedimento sulla domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza del TAR che aveva nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione rispetto alla domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania. Poiché il commissario avrebbe dovuto provvedere entro agosto 2025, ma non risultava ancora adottato alcun provvedimento espresso, la ricorrente ha chiesto la sua sostituzione. L'istanza è stata motivata dal protrarsi dell'inerzia sia dell'Amministrazione sia del commissario, senza che fossero state fornite giustificazioni per il ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo sussistenti i presupposti in ragione del perdurante mancato adempimento e dell'assenza di giustificazioni per il ritardo. Al commissario originariamente nominato subentra, con facoltà di delega, il Dirigente dell'Ufficio III – Accesso programmato della Direzione generale del Diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il nuovo commissario dovrà acquisire gli atti del fascicolo e provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria. Le spese della fase sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate in 400 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- In presenza di perdurante inerzia del commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una precedente decisione giudiziale, e in assenza di giustificazioni dell'Amministrazione e del commissario per il ritardo, il giudice dell'ottemperanza può disporre la sostituzione del commissario.
- Il commissario ad acta subentrante può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente, anche con facoltà di delega, e deve provvedere entro il termine stabilito dal giudice decorrente dalla comunicazione della decisione.
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