Cassazione Civile, Ordinanza n. 23742/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile ad uso ufficio aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura della debitrice per canoni di locazione, oneri accessori e, per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto e fino alla riconsegna materiale dell’immobile, per indennità di occupazione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo per i canoni maturati fino all’apertura della procedura, escludendo prededuzione e ulteriori somme. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione ex artt. 97 e 98 l.fall., aveva invece ammesso in prededuzione anche i canoni maturati durante la precedente fase di concordato preventivo e quelli maturati dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria fino alla risoluzione del contratto, nonché l’indennità di occupazione sino alla riconsegna. La procedura ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea applicazione dell’art. 111 l.fall., perché il credito sorto nel corso di una procedura di concordato mai aperta non poteva essere prededucibile; 2) erronea applicazione degli artt. 50, 51 e 52 d.lgs. 270/1999, perché il recesso dal contratto era stato esercitato prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria; 3) violazione degli artt. 93 e 95 l.fall. e 113 c.p.c., perché la domanda di indennità di occupazione sarebbe stata quantificata solo nelle osservazioni; 4) violazione dell’art. 1591 c.c., perché l’indennità di occupazione era stata calcolata parametrandola ai canoni contrattuali.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo e ha rigettato gli altri tre. Ha cassato il decreto del Tribunale di Roma limitatamente al profilo della prededuzione riconosciuta ai crediti sorti durante la fase di concordato preventivo non aperta, rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese. Ha invece confermato il riconoscimento in prededuzione dei canoni maturati dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, nonché la domanda di indennità di occupazione, ritenendo corretta sia la tempestiva formulazione della domanda sia la liquidazione equitativa commisurata al canone locativo.
Norme richiamate
art. 111 l.fall.
La prededuzione non può essere riconosciuta ai crediti sorti in relazione a una procedura di concordato preventivo che non sia mai stata aperta, poiché manca la necessaria continuità organizzativa e funzionale tra le procedure.
artt. 97 e 98 l.fall.
La controversia è stata trattata come opposizione allo stato passivo per contestare l’ammissione e la collocazione del credito.
artt. 50, 51 e 52 d.lgs. n. 270/1999
Nell’amministrazione straordinaria i contratti in corso proseguono ope legis fino allo scioglimento disposto dal commissario; i crediti maturati dalla controparte dopo l’apertura della procedura sono prededucibili se derivano da prestazioni funzionali alla continuazione dell’attività.
art. 93 l.fall.
La domanda di ammissione al passivo deve contenere l’indicazione del credito e della sua causa, ma non è inammissibile se la quantificazione è precisata o limitata in sede di osservazioni senza mutare il petitum sostanziale.
art. 95 l.fall.
Le osservazioni al progetto di stato passivo possono servire a chiarire o circoscrivere la pretesa già proposta, senza integrare una nuova domanda.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto e può qualificare correttamente la domanda di occupazione senza titolo.
art. 1591 c.c.
L’indennità dovuta per ritardata restituzione dell’immobile può essere liquidata assumendo come parametro il corrispettivo contrattuale, quando ciò sia coerente con la quantificazione del danno da occupazione senza titolo.
art. 2764 c.c.
Richiamato dalla parte istante quale fondamento del privilegio per talune somme accessorie del rapporto locatizio.
art. 111 bis l.f.
Richiamato dalla parte istante per interessi e accessori sulle somme insinuate al passivo.
art. 161, comma 6, l.fall.
Il debitore aveva richiesto e ottenuto un termine nella fase di preconcordato, poi rinunciando alla domanda di concordato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- La prededuzione dei crediti sorti in collegamento con una procedura concorsuale successiva presuppone una reale consecutività tra procedure, ossia un nesso di continuità anche organizzativa; se la prima procedura non è stata neppure aperta, il credito non può essere automaticamente attratto in prededuzione per il solo fatto di essere maturato dopo la domanda.
- Nell’amministrazione straordinaria, i contratti pendenti proseguono di regola fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di scioglimento; i crediti della controparte maturati dopo l’apertura della procedura sono in linea di principio prededucibili quando derivano da prestazioni rese nell’interesse della continuazione dell’impresa.
- La domanda di insinuazione al passivo è ammissibile se consente di individuare causa e oggetto del credito; la successiva precisazione o limitazione quantitativa della pretesa in sede di osservazioni non integra una nuova domanda quando il nucleo sostanziale resta immutato.
- In caso di occupazione senza titolo di un immobile, l’indennità o il risarcimento dovuto al proprietario può essere liquidato equitativamente, anche mediante riferimento al canone locativo di mercato o al canone contrattuale, se tale parametro è congruo rispetto al danno subito.
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