Sentenza n. 381/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Cremona aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che non risultava provata la spedizione o la consegna della comunicazione procedimentale all'interessato; che l'attività lavorativa e la percezione di redditi nel 2024 e nel 2025 risultavano documentate da comunicazione di assunzione, buste paga ed estratto conto previdenziale; e che l'Amministrazione non aveva chiarito gli esiti dei controlli sulle buste paga né se le eventuali incongruenze dipendessero da dati personali errati o dal mancato versamento contributivo del datore di lavoro. Il ricorrente non avrebbe potuto essere penalizzato per l'inadempimento contributivo imputabile al datore di lavoro. Il TAR aveva quindi ordinato la riapertura del procedimento, il riesame della posizione e l'adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato.
La decisione
Nel corso del riesame disposto in sede cautelare, la Questura ha comunicato di avere rilasciato al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza al 9 settembre 2026. Poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta in via amministrativa, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Pur senza procedere all'annullamento del diniego, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sulla base delle ragioni già esposte nell'ordinanza cautelare e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
posto che la pretesa del ricorrente ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nel riesame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve verificare concretamente la sussistenza dei requisiti reddituali sulla base della documentazione lavorativa e previdenziale prodotta dall'interessato e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato.
- Il lavoratore straniero non può essere penalizzato, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, per il mancato versamento dei contributi previdenziali imputabile al datore di lavoro, ove l'attività lavorativa e la percezione della retribuzione risultino effettivamente documentate.
- Anche quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base delle ragioni emerse nel giudizio.
Come è indicizzato
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