Sentenza del 09/03/2015 n. 832 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO RICAVI - SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI SUPERIORI AL REDDITO - Presunzioni semplici - Non sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, valorizzando anche il fatto che, nei due anni successivi a quello accertato, le spese sostenute per i lavoratori dipendenti fossero superiori ai redditi dichiarati dalla società. La controversia riguardava la sufficienza di tali elementi a fondare l'accertamento presuntivo.
La decisione
La pretesa basata sul solo scostamento dallo studio di settore e sulla circostanza che le spese per i dipendenti superassero i redditi della società è stata ritenuta non adeguatamente provata. Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, fondate su dati statistici e probabilistici, che devono essere rapportate concretamente alla situazione del contribuente. La presenza di redditi contenuti, ma comunque positivi, non è di per sé contraddittoria né sufficiente a corroborare la presunzione. Ha quindi prevalso la posizione della società contribuente.
Massime di principio
- Lo scostamento dai risultati dello studio di settore non determina automaticamente l'accertamento: costituisce soltanto una presunzione semplice e richiede una valutazione concreta della situazione del contribuente.
- Gli elementi statistici dello studio devono essere integrati da ulteriori circostanze specifiche, gravi, precise e concordanti; non è sufficiente richiamare dati generici o astratti.
- Il fatto che le spese per i lavoratori dipendenti siano superiori al reddito dichiarato non dimostra, da solo, l'esistenza di ricavi non dichiarati, soprattutto se la società ha comunque conseguito un reddito positivo.
- La redditività deve essere valutata nel contesto dell'attività esercitata e dell'anno oggetto di accertamento; i dati relativi agli anni successivi non possono essere utilizzati automaticamente come prova conclusiva.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di elementi individualizzanti e dimostrando che lo studio di settore non rappresenta adeguatamente la concreta realtà aziendale.
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