Cassazione Civile, Ordinanza n. 17743/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società un maggior reddito d'impresa ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP. Il ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo era stato notificato tramite un operatore postale privato, che aveva poi affidato il plico alle Poste Italiane. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo non certa, ai fini del rispetto del termine di impugnazione, la data del 28 gennaio 2016 indicata dal gestore privato come data di spedizione, mentre l'unica data certa risultava quella del 9 febbraio 2016, apposta dal servizio postale universale, quando il termine era già scaduto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, alla luce della disciplina sulla liberalizzazione dei servizi postali, anche gli operatori privati autorizzati avrebbero potuto notificare ricorsi e appelli, con conseguente efficacia della data di spedizione da essi attestata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo notificato a mezzo operatore postale privato. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, nel periodo rilevante, la notifica di atti giudiziari tramite operatore privato non abilitato a svolgere quel servizio non offre certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore stesso; perciò la data indicata dal gestore privato non è idonea a provare la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione ha seguito una proposta di definizione accelerata rifiutata, ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene invocato come vizio di legittimità per violazione di legge, ma il motivo viene ritenuto infondato.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999
La norma è letta nel quadro della liberalizzazione postale, ma non nel senso di attribuire agli operatori privati, nel periodo considerato, poteri certificativi idonei a garantire la tempestività della notifica di atti giudiziari.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come parametro della notificazione degli atti tributari, senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione rispetto alla disciplina speciale delle notifiche tramite posta privata.
d.lgs. n. 261/1999
Nel sistema delineato dalla Corte, gli operatori postali privati privi del necessario titolo abilitativo non hanno poteri certificativi idonei a dare certezza legale alla data di spedizione degli atti giudiziari.
d.lgs. n. 58/2011
È indicato come momento di parziale liberalizzazione del servizio postale, ma non tale da consentire agli operatori privati di notificare atti giudiziari con efficacia fidefacente nel periodo considerato.
L. n. 124/2017
È richiamata come intervento normativo successivo che ha ridisegnato il regime delle notificazioni, ma non applicabile al caso deciso.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
La conformità della decisione definitiva alla proposta accelerata rifiutata integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per abuso del processo e giustifica la condanna della parte ricorrente.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per descrivere il procedimento accelerato e la rilevanza della proposta di definizione ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel periodo in cui la disciplina postale non attribuiva agli operatori privati il necessario potere certificativo, la notifica di atti giudiziari eseguita tramite un operatore privato non è inesistente, ma è nulla; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non consente di provare la tempestività dell'impugnazione se manca certezza legale sulla data di consegna dell'atto all'operatore.
- Ai fini della tempestività di un ricorso introduttivo, la data rilevante è quella assistita da certezza legale; se l'unica data certa è successiva alla scadenza del termine, l'impugnazione deve essere dichiarata tardiva, anche se il soggetto notificante indica una data anteriore non proveniente da un agente abilitato a certificare.
- Nel regime antecedente alla piena liberalizzazione del 2017, la notificazione di atti giudiziari, compresi i ricorsi del processo tributario, poteva beneficiare della natura fidefacente solo nei limiti consentiti al gestore postale abilitato secondo la disciplina applicabile; l'operatore privato non munito del titolo richiesto non poteva sostituire il servizio postale universale o il soggetto autorizzato speciale.
- La conformità della decisione finale alla proposta di definizione accelerata rifiutata può fondare la condanna per abuso del processo e la conseguente applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ulteriori conseguenze economiche previste dalla disciplina del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17729/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →