Cassazione Penale, Sentenza n. 6765/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (16/06/2021) finalizzato alla confisca per reati tributari. Due motivi: (1) censura della possibilità di sottoporre a sequestro/confisca la "prima casa", richiamando l'art. 52, comma 1, lett. g) d.l. 21/6/2013 n.69 (modifica art.76 DPR 602/1973) che limiterebbe l'espropriazione immobiliare; (2) deduzione che l'immobile era inserito in fondo patrimoniale (atto del 06/05/1997) e quindi soggetto a vincolo di impignorabilità relativa, con contestuale deduzione di illegittimità costituzionale del combinato disposto tra art.12-bis d.lgs.74/2000, art.321 c.p.p. e art.76 DPR 602/1973 e art.170 c.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (i) il limite previsto dall'art.76 DPR 602/1973 (come modificato dall'art.52 d.l.69/2013) opera solo nell'ambito delle espropriazioni promosse dall'Erario per debiti tributari, riguarda l'"unico immobile di proprietà" (non la nozione di "prima casa") e non ostacola la confisca penale (diretta o per equivalente) né il sequestro preventivo ad essa finalizzato; (ii) il fondo patrimoniale impresso sul bene non esclude la disponibilità del proprietario e i beni conferiti possono essere aggrediti da sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la questione di costituzionalità è risultata irrilevante per difetto di presupposti fattuali (non provato che l'immobile fosse l'unico immobile di proprietà). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Norme richiamate
art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. 29/09/1973, n. 602
Il limite alla pignorabilità introdotto si applica solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari, riguarda l'"unico immobile di proprietà" del debitore e non costituisce ostacolo alla confisca penale o al sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21/06/2013, n. 69 (conv. dalla L. 9/08/2013, n. 98)
Ha modificato l'art.76 DPR 602/1973 introducendo il limite all'espropriazione per l'unico immobile; tale limite è interpretato come applicabile solo nell'ambito del diritto tributario e non alla confisca penale
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Norma penale tributaria rilevante ai fini della confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che la confisca mira al profitto del reato e non al debito tributario
art. 321, secondo comma, cod. proc. pen.
Norma procedurale sul sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione che consente il sequestro finalizzato alla confisca anche su beni inclusi in fondo patrimoniale quando occorre per la confisca per equivalente
art. 170 cod. civ.
Norma sul fondo patrimoniale: la Corte ha interpretato che il vincolo di destinazione imposto dal fondo patrimoniale è un vincolo che non esclude la disponibilità del proprietario rispetto all'azione penale di sequestro/confisca
artt. 2, 3, 29, 47 Cost.
Articoli costituzionali richiamati nella eccezione di illegittimità costituzionale (diritti fondamentali, uguaglianza, famiglia, tutela del risparmio/diritto al lavoro); la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per difetto di presupposti fattuali
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la condanna alle spese e per la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; ha consentito l'applicazione della sanzione pecuniaria
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del collegio in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
Massime di principio
- La limitazione alla pignorabilità introdotta dall'art.76 DPR 602/1973 (come modificato dall'art.52 d.l.69/2013) si applica soltanto alle espropriazioni promosse dall'Erario per debiti tributari e non opera automaticamente contro misure cautelari o confische penali.
- La tutela riguarda l'"unico immobile di proprietà" del debitore e non la nozione generica di "prima casa": per invocare il divieto è necessario dimostrare che si tratti effettivamente dell'unico immobile posseduto.
- La confisca penale (diretta o per equivalente) mira al profitto del reato e non coincide con il debito tributario (che comprende interessi e sanzioni); pertanto un bene può essere sequestrato/confiscato se risulta collegabile al profitto criminoso anche se la stessa unità immobiliare è gravata da debiti tributari.
- I beni conferiti in fondo patrimoniale sono soggetti a un vincolo di destinazione ma restano nella disponibilità dei conferenti: per i reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire anche tali beni.
- Le questioni di legittimità costituzionale richiedono il corretto inquadramento fattuale: senza prova che il bene sia l'unico immobile di proprietà la questione non è rilevante in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe, per difendere un immobile da sequestro/confisca è strategico provare (a) che il bene non costituisce profitto del reato, (b) che appartiene a terzi estranei al reato in termini di titolarità effettiva, o (c) che ricorre la specifica fattispecie protetta dall'art.76 (ovvero che è effettivamente l'unico immobile di proprietà e che l'ipotesi è quella dell'espropriazione fiscale, non della confisca penale).
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata in senso restrittivo rispetto alle tutele del debitore: va dunque predisposta una difesa documentale e probatoria solida sin dalle fasi cautelari.
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