Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bracci impugna in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo (17/05/2022) con cui era stata applicata in via provvisoria la detenzione domiciliare e respinta la domanda di affidamento in prova. In cassazione denuncia violazione di norme processuali e sostanziali (artt.47, 47‑ter Ord. pen.; artt.191, 192, 526, 546, 606, 616 cod. proc. pen. e altre) per omessa valutazione, da parte del Tribunale, della richiesta di affidamento in prova avanzata con l'originaria istanza di sospensione dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motiva rilevando che nell'atto di opposizione Bracci aveva chiesto soltanto l'ampliamento dell'orario di uscita dal domicilio e non aveva censurato il diniego dell'affidamento in prova; il Tribunale si è quindi limitato a decidere nei limiti di quanto richiesto dall'opponente. La Corte aggiunge che l'oggetto del procedimento di opposizione è delimitato da quanto dedotto e richiesto con l'opposizione stessa, pertanto la mancata considerazione della richiesta di affidamento contenuta in una diversa istanza di sospensione non costituisce vizio. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 678, comma 1‑ter, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare dal Magistrato di sorveglianza; utilizzata come base del provvedimento originario di applicazione domiciliare.
art. 47 Ord. pen.
Prevede le misure alternative alla detenzione (es. affidamento in prova); la Corte rileva che la domanda di affidamento deve essere espressamente contestata nell'opposizione perché il Tribunale la valuti.
art. 47‑ter Ord. pen.
Norma collegata alle misure alternative e alle modalità di esecuzione; richiamata nel contesto della richiesta di misure alternative avanzata dall'imputato.
art. 191 cod. proc. pen.
Riguarda l'ambito e i limiti degli atti di impugnazione/istanze (criterio di delimitazione dell'oggetto della decisione rispetto alle deduzioni delle parti).
art. 192 cod. proc. pen.
Regole procedurali correlate all'opposizione e alla materia trattata nel procedimento, confermando che il giudice decide entro i termini dell'oggetto dedotto dalle parti.
art. 526, primo comma, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nell'ambito degli atti d'opposizione al giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea il limite tra istanze originarie e oggetto dell'opposizione.
art. 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.
Previsione relativa ai mezzi e alle modalità d'impugnazione; interpretata unitamente ad altre regole procedurali per stabilire i limiti dell'oggetto impugnato.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di norme); il Collegio ritiene che le censure dedotte non siano fondate entro i limiti dell'opposizione proposta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione integrale del motivo di ricorso in Cassazione; citata in relazione alla formulazione del motivo trasmesso.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per impugnazioni inammissibili o irrituali; applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta priva di fondamento e 'irrituale'.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto dell'operatività di sanzioni per la colpa derivante dall'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il contenuto dell'opposizione delimita l'oggetto del procedimento: il giudice di merito decide soltanto su quanto espressamente dedotto e richiesto dall'opponente.
- Se si vuole impugnare il diniego di una misura alternativa (es. affidamento in prova), tale censura deve essere espressamente riproposta nell'opposizione al provvedimento che la respinge; altrimenti il giudice non è tenuto a riesaminare quella richiesta.
- In cassazione non possono essere dedotte censure relative a questioni non sollevate o non dedotte nell'atto di opposto: la rilevanza delle istanze originarie è subordinata al perimetro dell'opposizione.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o irrituali possono comportare la condanna alle spese e una sanzione a favore della Cassa delle ammende; va quindi valutata la completezza e la pertinenza delle censure prima di proporre ricorso.
- Nella fase esecutiva e nelle opposizioni a misure provvisorie è essenziale formulare chiaramente tutte le richieste alternative e le relative motivazioni per preservarne la trattazione in sede giurisdizionale.
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