Sentenza del 17/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - art. 32 d.p.r. n. 600/1973 - accertamenti "bancari" - professionisti - versamenti e prelevamenti - produzione di reddito - presunzione - diversità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento riguardava Irpef, Irap e Iva per il 2007, fondato sulle movimentazioni dei conti correnti del contribuente. L'Ufficio aveva considerato imponibili sia i versamenti, ritenuti compensi professionali non dichiarati, sia i prelievi, ritenuti destinati ad acquisti inerenti all'attività e quindi produttivi di ricavi o compensi. Il contribuente contestava l'esistenza dei presupposti dell'accertamento, l'insufficienza delle sole movimentazioni bancarie, l'applicazione della presunzione sui prelievi dei professionisti e il calcolo delle sanzioni.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Sono state confermate la ripresa a tassazione dei versamenti, pari a complessivi euro 272.457,99, perché il contribuente non ha fornito una prova analitica e attendibile dell'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. È stata invece annullata la ripresa relativa ai prelievi, pari a euro 209.488,34, poiché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non opera nei confronti dei lavoratori autonomi la presunzione automatica che li assimila a compensi o ricavi: l'Amministrazione avrebbe dovuto provare il loro impiego in acquisti inerenti alla produzione del reddito. È stata inoltre riconosciuta l'applicazione integrale della continuazione tra le violazioni tributarie di più periodi d'imposta, con conseguente rideterminazione più favorevole delle sanzioni. Le spese di lite sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi
Per i versamenti dei lavoratori autonomi la disposizione fonda una presunzione legale a favore dell'Erario, superabile solo con una prova contraria analitica e specifica per ogni movimentazione. Per i prelievi, invece, la presunzione dei compensi professionali è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Art. 2729 c.c.
I requisiti di gravità, precisione e concordanza riguardano le presunzioni semplici; non sono necessari quando la presunzione deriva direttamente dalla legge, come nel caso dei versamenti bancari previsto dall'art. 32.
Sentenza Corte costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014
lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole o compensi, eliminando per i lavoratori autonomi la presunzione automatica che i prelievi ingiustificati generino compensi professionali.
Art. 12 d.lgs. n. 472/1997
chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo
Le violazioni tributarie collegate funzionalmente e oggettivamente tra più periodi d'imposta devono essere trattate secondo la disciplina della continuazione, applicando una sanzione unica se più favorevole rispetto alla somma delle sanzioni singole.
Art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal contribuente in relazione agli accertamenti Iva basati sulle movimentazioni bancarie; la decisione applica il principio per cui, per i prelievi dei professionisti, non è sufficiente la presunzione automatica di compensi senza una specifica prova dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nei controlli bancari sui lavoratori autonomi, i versamenti non giustificati sono assistiti da una presunzione legale di imponibilità: il contribuente deve collegare analiticamente ogni versamento a una causale non imponibile, fornendo documentazione attendibile e verificabile.
- Una spiegazione generica, meramente narrativa o non documentata delle movimentazioni bancarie non è sufficiente a superare la presunzione sui versamenti.
- Per i prelievi effettuati da un professionista non opera automaticamente la presunzione che siano compensi o ricavi non dichiarati. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente che il denaro è stato impiegato per acquisti inerenti all'attività professionale e che tali acquisti hanno generato reddito.
- Non è lecito equiparare automaticamente l'attività professionale all'attività d'impresa ai fini della presunzione sui prelevamenti bancari.
- Quando più violazioni tributarie di annualità diverse sono parte di un disegno unitario e funzionalmente collegato, deve essere applicata la disciplina della continuazione, se più favorevole al contribuente.
- In presenza di contestazioni sia sui versamenti sia sui prelievi, l'esito può essere parzialmente favorevole al contribuente: la presunzione può rimanere applicabile ai versamenti ma non ai prelievi, salvo prova specifica dell'Amministrazione.
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