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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06151/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole già maturato in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva escluso la tesi difensiva della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello circa la natura del possesso della droga, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per escludere l'uso esclusivamente personale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione impugnata era adeguatamente motivata e fondata su massime di comune esperienza non manifestamente illogiche, valorizzando soprattutto il quantitativo di sostanza posseduta, pari a 331 dosi medie singole di hashish, e il fatto che l'imputato fosse stato sorpreso in pubblica via con tale sostanza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza presuppone la contestazione di una condotta in materia di stupefacenti, esclusa la destinazione a uso personale in ragione del quantitativo detenuto; il testo non riporta il numero di comma né la formula incriminatrice completa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro la valutazione di merito è inammissibile se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e coerente con massime di comune esperienza.
  • Ai fini dell'esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente, il giudice può valorizzare il quantitativo detenuto e le concrete modalità del possesso, tra cui il fatto che la sostanza sia stata rinvenuta in pubblica via.
  • La detenzione di un quantitativo pari a un numero elevato di dosi medie singole costituisce un indice significativo, idoneo a sorreggere la conclusione circa la destinazione non meramente personale della sostanza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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