Sentenza del 21/04/2016 n. 2261 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Avvocato - Attività di consigliere di amministrazione della Srl - Autonoma organizzazione - Assenza di collaboratori - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP dei compensi percepiti per l'attività svolta come consigliere di amministrazione della S.r.l. La questione riguardava l'assenza di un'autonoma organizzazione: in particolare, il professionista non si avvaleva di collaboratori né di una propria struttura organizzativa o di consulenza per lo svolgimento dell'incarico societario.
La decisione
È stato escluso l'assoggettamento a IRAP dei proventi derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione. I compensi percepiti da un lavoratore autonomo per attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri non costituiscono reddito prodotto mediante autonoma organizzazione. Lo stesso vale per il libero professionista che svolga funzioni di amministratore o presidente del consiglio di amministrazione, purché operi senza una propria autonoma struttura organizzativa o di consulenza. La decisione si pone in linea con Cass. n. 9692/2012.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta quando l'attività professionale è svolta senza un'autonoma organizzazione e i compensi derivano da attività eseguite all'interno di una struttura predisposta e organizzata da terzi.
Cassazione civile, sentenza n. 9692/2012
Il libero professionista che svolge l'incarico di amministratore o presidente del consiglio di amministrazione non è soggetto a IRAP sui compensi relativi a tale attività, se non utilizza una propria autonoma struttura organizzativa o di consulenza.
Massime di principio
- I compensi percepiti per incarichi societari, come amministratore o consigliere di amministrazione, non sono automaticamente soggetti a IRAP solo perché percepiti da un professionista.
- Per l'applicazione dell'IRAP occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione riferibile al professionista e non alla società presso cui egli opera.
- L'assenza di collaboratori, dipendenti, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di una struttura autonoma di consulenza costituisce un elemento favorevole all'esclusione dall'IRAP.
- Se il professionista utilizza invece una propria organizzazione autonoma per svolgere l'incarico, i relativi compensi possono rientrare nel presupposto impositivo dell'IRAP.
- È importante distinguere i compensi derivanti dall'attività ordinaria dello studio professionale da quelli relativi a funzioni societarie svolte all'interno di una struttura organizzata da altri.
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