Cassazione Penale, Sentenza n. 4920/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo: censura della motivazione sulle esigenze cautelari e del superamento della presunzione di pericolosita' di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., con riferimento al cosiddetto "tempo silente": Zanghi era stato detenuto dal 2017 al 2023, si era trasferito in Brasile nel luglio 2023 e tornato in Italia il 9.3.2024; l'istante sostiene che mancano contestazioni di reati fine, contatti con indagati e che la documentazione che attesta attivita' lecita e' recente e strumentale. Secondo: censura del giudizio sulla gravita' indiziaria per presunta inattendibilita' delle dichiarazioni dei collaboratori e perche' il Tribunale avrebbe comunque attribuito un ruolo generico senza concretezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari e al superamento della presunzione di pericolosita' prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., in quanto il giudice di merito non ha adeguatamente valutato il lungo periodo di detenzione (2017-2023) senza elementi probatori di permanenza nel sodalizio, non ha spiegato il motivo per cui il trasferimento in Brasile non potesse indicare dissociazione e ha valorizzato in modo insufficiente la documentazione fornita. L'ordinanza impugnata e' stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata sulla gravita' indiziaria e che il ricorrente non avesse specificamente contestato quella motivazione.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di stampo mafioso e' relativa: il "tempo silente" (periodo di inattivita' o detenzione) puo' essere elemento idoneo a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari ma va valutato concretamente e collegato alla storia e al curriculum criminale dell'indagato; la prova richiesta per superare la presunzione e' tanto piu stringente quanto piu' significativo e negativo e' il passato criminale del soggetto.
art. 309 cod. proc. pen., comma 7
Disposizione richiamata solo per individuare la competenza per il rinvio: la Corte rinvia al Tribunale di Bari, competente ai sensi della norma.
Massime di principio
- La valutazione del "tempo silente" non e' automatica: va collegata al caso concreto, alla personalita' e al curriculum dell'indagato e richiede motivazione sul perche' quel periodo non dimostri dissociazione.
- Se l'imputato ha subito lunga detenzione antecedente alla contestazione continuata, l'assenza di elementi concreti (contatti, conversazioni, assistenza tipica del clan, dichiarazioni che attestino continuita') indebolisce la presunzione di perdurante partecipazione e puo' giustificare una rivalutazione della misura cautelare.
- Il trasferimento all'estero dopo il rilascio puo' costituire indizio di dissociazione, ma il giudice deve esplicitare le ragioni per accettare o rifiutare tale interpretazione e verificare se esistono elementi che lo collegano al mantenimento del vincolo associativo.
- La quantita' e qualita' delle prove necessarie per superare la presunzione di pericolosita' e' proporzionale al grado di pericolosita' pregresso: soggetti con precedenti rilevanti necessitano di elementi piu' forti per dimostrare dissociazione.
- Le doglianze sulla gravita' indiziaria basate sull'inattendibilita' dei collaboratori richiedono deduzioni specifiche e confronti puntuali con la motivazione del giudice; affermazioni generiche sono inammissibili.
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