Sentenza del 07/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
IMPOSTE SUI REDDITI - assicurazioni per gli amministratori - società - deducibilità - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso: ha ritenuto deducibili i premi in quanto inerenti all'attività d'impresa perché la società è il soggetto beneficiario delle prestazioni di polizza; ha inoltre riconosciuto il requisito della competenza temporale nell'anno 2015 come anno di maturazione della prestazione. Sono state compensate le spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2015 con il quale l'Agenzia recuperava ai fini IRES e IRAP il costo relativo ai premi di due polizze assicurative "key-man" stipulate per gli amministratori N. C. e C. F., ritenendo i premi non inerenti e/o non riconoscibili in deduzione
Massime di principio
- I premi di polizze "key-man" sono deducibili ai fini IRES/IRAP se esiste un nesso di inerenza tra il costo e l'attività d'impresa: elemento chiave è che la società risulti beneficiaria delle prestazioni assicurative.
- Per la ricorrenza della deducibilità è necessario dimostrare che l'assicurazione tutela un interesse economico della società (es. rischio perdita di ricavi, continuità aziendale) e non soltanto un beneficio personale per l'amministratore.
- La competenza del costo segue la data di maturazione della prestazione: i premi devono essere imputati all'esercizio in cui matura l'obbligazione assicurativa secondo i criteri di competenza economica.
- La designazione della società come beneficiaria nella polizza è un elemento probatorio determinante: in assenza di tale designazione la deducibilità rischia di essere contestata.
- Occorre conservare documentazione che dimostri la finalità aziendale della polizza (perizia del rischio, delibera societaria che autorizza la copertura, valutazioni sull'impatto economico della perdita della figura chiave).
- Se la controversia arriva in giudizio, la compensazione delle spese può essere disposta per ragioni di particolare delicatezza o difficoltà della questione; tuttavia ogni situazione viene valutata caso per caso.
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