Cassazione Penale, Sentenza n. 26033/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati e rideterminato la pena per il delitto di invasione di terreni ex art. 633 c.p., deducendo molteplici censure: nullità per violazione del diritto di difesa per revoca di testi della difesa e omessa acquisizione di loro dichiarazioni rese in altro procedimento; carenza di prova e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ai sensi dell'art. 633 c.p. (insufficiente vaglio delle contraddittorie dichiarazioni testimoniali, difetto del dolo e dell'elemento soggettivo); errore nella qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di requalificazione in art. 392 c.p.); vizio circa la natura di reato permanente e relativa consumazione (contestazione del fatto limitata alla data del 02/09/2015 e mancanza di prova della continuità della condotta); omissione di accertamento sul reale assetto proprietario del bene (richiamo all'art. 639 c.p. e alla assenza di documentazione che escluda la proprietà/possesso del ricorrente); plurime doglianze su travisamento del fatto, carenze logiche e omessa valutazione di prove decisive, nonché difetto di specificità delle doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e frammentazione delle doglianze e per l'assenza del necessario confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondata la censura sulla revoca dei testi, osservando che l'eventuale nullità doveva essere dedotta immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale dei giudici di merito che hanno accertato l'occupazione arbitraria di una striscia di terreno, anche sulla base di riscontri testimoniali e documentali (aerofotogrammetrie e deposizioni). Ha confermato la qualificazione come reato permanente ex art. 633 c.p., con decorrenza della prescrizione computata dalla sentenza di primo grado (17/10/2022) e scadenza al 17/04/2030. Ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria e la riqualificazione proposta dalla difesa. In accoglimento procedurale, ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese di grado della parte civile.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare il rito della trattazione in contraddittorio cartolare (procedura di cassazione con memoria scritta).
art. 633 cod. pen.
Norma contestata per il delitto di invasione di terreni o edifici; la Corte ha interpretato il reato come permanente quando l'occupazione si prolunga nel tempo e ha confermato che la contestazione 'aperta' (indicazione della data di accertamento) include la persistenza temporale della condotta.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per affermare che la nullità derivante dalla revoca senza motivazione dei testi doveva essere eccepita immediatamente dalla parte presente; in difetto l'eccezione è sanata.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'acquisizione di sentenze irrevocabili di altro procedimento, quale fonte di accertamento che può rendere superfluo il dibattimento su certi fatti.
art. 392 cod. pen.
Richiesta di riqualificazione in reato diverso (disturbo/violazione di domicilio) è stata ritenuta infondata poiché mancava prova che l'area fosse di proprietà o possesso dell'imputato.
art. 639 cod. pen.
Citato dal difensore per sollevare questioni sul reale assetto proprietario; la Corte ha considerato la prova documentale e testimoniale esistente sufficiente per l'accertamento dell'invasione senza richiedere un titolo formale diverso.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle doglianze sul vizio di motivazione e la mancata valutazione di prove; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive della specificità richiesta.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio della specificità dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato censurato per mancanza di chiarezza e specificità tali da consentire il sindacato della Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Invocato per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso (spese di giudizio in cassazione).
Massime di principio
- La revoca di testi indicati dalla difesa senza motivazione produce una nullità che deve essere eccepita immediatamente in udienza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; in mancanza l'eccezione si considera sanata.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e organico: esposizioni frammentarie, ripetitive o confuse possono determinare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p.
- Il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) può avere natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; la contestazione 'aperta' che indica la data di accertamento comprende la persistenza della condotta senza bisogno di una contestazione esplicita della durata.
- La mancanza di un titolo formale di proprietà non esclude automaticamente la configurabilità dell'invasione: prove testimoniali e documentali (es. aerofotogrammetrie, deposizioni) possono essere ritenute sufficienti per accertare l'occupazione arbitraria.
- Per ottenere la rinnovazione istruttoria o la riqualificazione del fatto è necessario dimostrare un concreto e specifico vizio nella valutazione probatoria dei giudici di merito; mere rivendicazioni alternative di qualificazione giuridica sono generalmente inammissibili se non sorrette da elementi nuovi e puntuali.
- Nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese di grado solo se ha fornito un contributo utile alla decisione (anche mediante memorie scritte che contrastino efficacemente il ricorso); mere conclusioni scritte senza confronto dialettico possono non essere ritenute sufficiente attività difensiva.
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