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Sentenza

Sentenza n. 895/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali di diniego della revisione della graduatoria e graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posteggi alla fiera di San Simplicio, nella parte relativa all’attribuzione di 20 punti premiali per l’iscrizione del controinteressato all’Albo delle imprese artigiane

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al quinto posto nella graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, ha contestato l’attribuzione al controinteressato, collocato al quarto posto, di 20 punti premiali previsti dal bando per gli operatori iscritti all’Albo delle imprese artigiane. Entrambi avevano dichiarato il possesso del requisito. Successivamente, una visura della Camera di Commercio ha attestato la cancellazione retroattiva del controinteressato dall’Albo, con decorrenza dal 6 ottobre 2010, per perdita dei requisiti sostanziali. Il Comune ha respinto le istanze di revisione sostenendo che il requisito risultasse formalmente posseduto alla data della domanda, che la graduatoria fosse ormai cristallizzata, che operasse il principio tempus regit actum e che mancasse una specifica previsione regolamentare di revoca. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 443/1985, dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 1, 3 e 21-quinquies della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento e violazione del giusto procedimento. Ha inoltre sostenuto la tempestività del ricorso, poiché la lesività sarebbe emersa solo con l’accertamento camerale del 2026, e il proprio interesse concreto alla migliore collocazione, in quanto l’ordine in graduatoria determinava la priorità nella scelta degli stalli, aventi diversa appetibilità economica. Il Comune ha eccepito anche l’irricevibilità per tardiva impugnazione della graduatoria, il difetto di interesse e l’inammissibilità per mancata impugnazione del bando e del regolamento.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il ricorso è tempestivo perché il termine decorre dalla piena conoscenza dell’effettiva lesività dell’atto e, nella fattispecie, tale conoscenza si è avuta soltanto con l’accertamento camerale del 27 gennaio 2026, dal quale è emersa l’insussistenza originaria del requisito. Le successive note comunali non erano meramente confermative, ma autonomamente lesive, poiché esprimevano il rifiuto di esercitare il potere-dovere di verifica e correzione della graduatoria. Sussisteva inoltre un interesse concreto e attuale, poiché la posizione in graduatoria consentiva una scelta prioritaria degli stalli e incideva sulla qualità e sul valore economico della concessione. Non era necessaria l’impugnazione immediata del bando o del regolamento, non essendo contestata la legittimità astratta del criterio premiale, ma la sua concreta applicazione in assenza del requisito sostanziale. Nel merito, l’istruttoria disposta dal TAR ha accertato che la cancellazione dall’Albo, formalizzata nel 2026, aveva natura dichiarativa e retroagiva al 6 ottobre 2010, data di perdita dei requisiti sostanziali. Pertanto, il controinteressato non possedeva il requisito già al momento della domanda del marzo 2025 e la dichiarazione sostitutiva resa era non veritiera. Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità determina automaticamente la decadenza dal beneficio conseguito, senza discrezionalità amministrativa e indipendentemente da dolo, colpa o buona fede del dichiarante. Il principio tempus regit actum e la pretesa cristallizzazione della graduatoria non sono applicabili quando il presupposto fattuale era originariamente insussistente. Il Comune era quindi tenuto a disconoscere i 20 punti premiali, rideterminare la posizione del controinteressato e riformulare la graduatoria. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati e ordinato al Comune di Olbia la riedizione del potere entro 30 giorni, con nuova valutazione della posizione del controinteressato e depurazione del punteggio indebitamente attribuito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, l. n. 443/1985

    La cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane consegue alla perdita dei requisiti sostanziali; nel caso esaminato la cancellazione ha natura dichiarativa e gli effetti retroagiscono alla data della perdita dei requisiti.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

    La non veridicità della dichiarazione sostitutiva determina automaticamente e vincolativamente la decadenza dal beneficio, senza rilevanza dell’elemento soggettivo del dichiarante e senza margini di discrezionalità per l’amministrazione.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    Consentono di comprovare mediante dichiarazione sostitutiva l’iscrizione in albi e registri pubblici e il possesso delle relative qualificazioni.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Richiamato quale parametro generale dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, in relazione al dovere dell’amministrazione di correggere una graduatoria fondata su un presupposto non veritiero.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla carenza di motivazione dei dinieghi comunali, che non hanno adeguatamente considerato l’accertamento retroattivo della perdita del requisito.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in tema di revoca; il TAR ha qualificato l’intervento richiesto non come autotutela discrezionale, ma come attivazione di un effetto legale vincolato di decadenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane ha natura meramente dichiarativa quando accerta la perdita di requisiti sostanziali già verificatasi; pertanto, gli effetti della cancellazione possono essere retrodatati al momento in cui tali requisiti sono venuti meno.
  • Quando una dichiarazione sostitutiva non veritiera costituisce il presupposto per l’attribuzione di un beneficio o di un punteggio premiale, l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 impone la decadenza dal beneficio in modo automatico e vincolato, senza che assumano rilievo dolo, colpa o buona fede del dichiarante.
  • L’amministrazione che accerti l’insussistenza originaria del requisito dichiarato in una procedura selettiva deve disconoscere il beneficio attribuito, anche se la graduatoria è già approvata; la stabilizzazione della graduatoria e il principio tempus regit actum non impediscono la correzione di un esito fondato su un presupposto fattuale originariamente inesistente.
  • Il mancato esercizio del potere-dovere di verificare e correggere una graduatoria dopo l’emersione della non veridicità del requisito integra violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti.
  • L’interesse a ricorrere contro una graduatoria è concreto e attuale quando la posizione conseguita incide sulla priorità di scelta tra beni o posteggi aventi diversa utilità economica, anche se il ricorrente abbia comunque ottenuto l’assegnazione di un bene.
  • Quando la lesività deriva non dalla disciplina astratta del bando, ma dalla sua applicazione concreta sulla base di un requisito insussistente e dal successivo diniego di correzione, non sussiste l’onere di impugnare immediatamente il bando o il regolamento.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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