Cassazione Penale, Sentenza n. 17832/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta del 13/11/2023. La ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176), sostenendo che l'impugnazione era stata trasmessa a un indirizzo PEC (riesame.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it) diverso da quello pubblicato nel portale ministeriale (depositoattipenali.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it), ma che il primo era l'indirizzo specifico dell'ufficio destinatario e che l'atto era effettivamente pervenuto, per cui il raggiungimento dello scopo avrebbe dovuto escludere l'inammissibilità e impedire un rigido formalismo.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 29/02/2024. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e constatato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque applicato l'art.616 c.p.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
La questione era se l'invio dell'atto a una PEC diversa da quella pubblicata nel portale potesse determinare l'inammissibilità dell'impugnazione; la ricorrente sosteneva che la effettiva ricezione presso l'ufficio destinatario avrebbe dovuto escludere la sanzione dell'inammissibilità, posto che la norma mira a garantire la certezza dell'identificazione del mittente.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese del procedimento e l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità (anche in caso di rinuncia legittima).
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per valutare che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò, è stata confermata l'applicazione delle conseguenze previste dall'art.616 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia valida al ricorso in cassazione conduce comunque alla declaratoria di inammissibilità e può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- L'invio a una PEC diversa da quella pubblicata nel portale telematico può determinare problemi di ammissibilità; quando possibile, conviene sempre usare l'indirizzo PEC ufficiale pubblicato nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
- Se l'atto è comunque pervenuto all'ufficio destinatario, esiste un argomento difensivo fondato sul principio del raggiungimento dello scopo e sulla finalità della norma (certezza dell'identificazione del mittente), ma tale argomento può non impedire conseguenze processuali se non prospettato tempestivamente o se la parte rinuncia.
- Per evitare sanzioni formali, è opportuno verificare preventivamente gli indirizzi PEC ufficiali e, in caso di errore, produrre tempestiva prova della effettiva ricezione da parte dell'ufficio destinatario o chiedere rimedi procedurali (es. istanza di sanatoria o segnalazione all'ufficio).
- La presenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è rilevante solo ai fini della valutazione complessiva, ma non esclude automaticamente l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa procedurale.
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