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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05608/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

La controversia nasceva dalla pubblicazione, su un quotidiano nazionale, di un articolo relativo a presunte ingerenze del ricorrente nelle assunzioni presso un festival teatrale, ritenuto lesivo della sua reputazione personale e politica. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta, ma la Corte d'appello, su impugnazione della società editoriale e della giornalista, aveva riformato la decisione rigettando la domanda, ritenendo scriminata la condotta dal diritto di cronaca politica perché la notizia era vera e rispettava i requisiti di pertinenza e continenza. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., un travisamento della prova e comunque un errore di percezione: sosteneva che la testimone valorizzata dalla sentenza non avesse mai dichiarato che egli avesse esercitato pressioni per assunzioni specifiche, ma solo di averlo contattato per lamentarsi di voci sulle presunte ingerenze, sicché la Corte d'appello avrebbe attribuito alla prova un contenuto inesistente o comunque diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non integrasse un vero travisamento della prova, perché il ricorrente contestava non la percezione del contenuto testuale della deposizione, ma la valutazione che la Corte d'appello aveva tratto da essa. Ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, mentre non è deducibile come tale la critica al diverso peso probatorio attribuito alle prove. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La ponderazione della maggiore forza convincente di alcune prove rispetto ad altre appartiene al giudizio di merito e non è censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono stati invocati come parametri del ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà contro la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato come possibile corretto inquadramento del vizio, ma non decisivo ai fini dell'ammissibilità della censura proposta.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come criterio di riferimento per delimitare l'errore di fatto percettivo e distinguere il travisamento della prova dalla valutazione della prova.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ha fondato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando la sentenza attribuisca a un mezzo istruttorio un contenuto oggettivo e testuale inesistente o inequivocabilmente diverso da quello effettivamente acquisito, non quando si contestino le inferenze tratte dal giudice da un dato probatorio correttamente percepito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non riguarda il diverso apprezzamento delle prove raccolte dalle parti, ma soltanto l'utilizzazione da parte del giudice di prove non introdotte nel processo o acquisite d'ufficio fuori dai limiti consentiti.
  • Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve colpire il significante della prova solo se si assume un errore percettivo; se invece investe il significato probatorio attribuito alla fonte, si tratta di critica alla motivazione o alla valutazione di merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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