Cassazione Penale, Ordinanza n. 36481/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 6 marzo 2025 deducendo un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato per non avere il giudice di appello rilevato d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha riconosciuto di non avere formulato in appello una specifica istanza difensiva in tal senso. La Corte di cassazione ha rilevato, però, che dal verbale d'udienza non risultava una richiesta difensiva e che la stessa sentenza di appello evidenziava che l'imputato si era allontanato dall'abitazione con 40 minuti di anticipo rispetto all'orario consentito e per una esigenza voluttuaria (acquisto di tabacco), elementi dai quali il giudice di merito aveva implicitamente escluso la particolare tenuità dell'offesa. Per tali ragioni la dedotta lacuna motivazionale è stata ritenuta insussistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancanza di motivazione, perché la sentenza di appello, pur senza esplicita trattazione della questione, conteneva elementi incompatibili con la particolare tenuità del fatto e quindi non presentava la lacuna denunciata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta configurabile nel caso concreto, anche in via implicita, alla luce della condotta descritta dalla sentenza di merito.
art. 129 c.p.p.
È richiamato come parametro per il possibile rilievo officioso delle cause di non punibilità, ma solo quando dai presupposti concreti emerga la decisiva rilevanza della lacuna motivazionale.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è deducibile il difetto di motivazione della sentenza di appello che non abbia esaminato d'ufficio la particolare tenuità del fatto solo se il ricorrente indica specificamente i presupposti di fatto che renderebbero decisiva tale omissione.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere invocata in modo astratto: occorre che dal quadro fattuale emergano elementi compatibili con l'offesa tenue e con la meritevolezza del proscioglimento.
- Quando la sentenza di merito contiene una valutazione fattuale incompatibile con la particolare tenuità del fatto, la mancata espressa motivazione sul punto non integra un vizio decisivo di motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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