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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30388/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato il rigetto, già disposto dal G.I.P., della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare plurimi elementi sopravvenuti o comunque nuovi allegati dalla difesa, idonei a superare sia il giudicato cautelare sia la presunzione di esigenze cautelari prevista per il reato associativo mafioso dall'art. 275, terzo comma, c.p.p. In particolare, lamentava che il provvedimento impugnato si fosse limitato a richiamare la precedente ordinanza e a ribadire i pericoli di fuga e reiterazione, senza rispondere in modo effettivo ai motivi di appello, e che il G.I.P. avesse già condiviso la tesi difensiva, respingendo l'istanza solo per la preclusione del giudicato cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il Tribunale del riesame aveva invece esaminato specificamente gli elementi nuovi dedotti dalla difesa — durata della custodia dal febbraio 2025, tempo trascorso dai fatti, richiesta di giudizio abbreviato, risalenza dei precedenti, estraneità ai reati-fine, disponibilità di un domicilio lontano dalla Lombardia, distacco dal sodalizio e attestazione di cessazione della pericolosità sociale da parte del Tribunale di sorveglianza nel 2015 — spiegando perché tali elementi non fossero idonei a superare il giudicato cautelare e la duplice presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. La motivazione dell'ordinanza è stata giudicata logica, esauriente e dettagliata; il ricorso, al contrario, è stato ritenuto generico perché non si confrontava con tale motivazione e si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato come base formale dell'esposizione del motivo di ricorso, senza specifiche questioni interpretative

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    utilizzato per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 275, terzo comma, c.p.p.

    doppia presunzione posta dall’art. 275, terzo comma cod. proc. pen.

    richiamato come presunzione cautelare che, nel caso di reato associativo mafioso, non è stata ritenuta superata dagli elementi allegati

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la mera riproposizione di doglianze già svolte in sede di appello o riesame, senza un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, integra un ricorso generico e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il provvedimento del riesame esamina puntualmente gli elementi nuovi addotti dalla difesa e spiega perché essi non incidano né sul giudicato cautelare né sulla presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., la motivazione è insuscettibile di censura se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura degli stessi dati fattuali.
  • In presenza della presunzione cautelare prevista per i reati associativi mafiosi, elementi quali il tempo già trascorso in custodia, la richiesta di rito alternativo, la distanza temporale dai fatti o la risalenza di precedenti possono essere reputati insufficienti se il quadro indiziario evidenzia ancora un ruolo apicale o di cerniera, la partecipazione a incontri di vertice e il persistente coinvolgimento nel sodalizio criminale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiPrescrizione del reato

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