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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40417/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca (art. 322 ter c.p.p. e d.lgs. 231/2001) su somme per circa 10 milioni di euro. L'ordinanza trae origine dall'accusa che l'ente avrebbe indotto in errore la Regione Lazio relativamente all'accreditamento per ricoveri in Urologia e avrebbe ottenuto rimborsi indebiti per prestazioni non ricomprese nella convenzione per un importo complessivo vicino a 27 milioni di euro. La misura si fonda su una consulenza tecnica che ha evidenziato una differenza tra i DRG richiesti a rimborso e quelli spettanti per i trattamenti effettivamente erogati nel periodo 2013-2018. L'INI ha censurato, tra l'altro, la presunta illegittima modifica dell'imputazione da parte del P.M., la violazione delle norme sulla prescrizione (contestando l'effetto ex tunc di integrazioni dell'imputazione), l'omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione del profitto e la qualificazione delle truffe come reato a consumazione differita piuttosto che come plurimi illeciti autonomi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di Roma, osservando che il giudice del riesame può confermare il sequestro anche per ragioni diverse da quelle indicate dal GIP purché si mantenga la correlazione ai fatti già posti a fondamento dell'accusa e non si introducano fatti nuovi non riconducibili all'incolpazione. La Corte ha inoltre sottolineato che, anche escludendo le annualità eventualmente prescritte, il profitto attribuito all'ente (oltre 27 milioni) supera comunque l'importo sequestrato, rendendo non necessaria la decisione preventiva sulle questioni di prescrizione o sulla natura dell'unicità o pluralità delle condotte. Le censure relative a omessa motivazione sono state ritenute non ammissibili o infondate, in particolare perché l'INI è terzo interessato e i limiti dell'impugnazione in sede cautelare non consentono di discutere approfonditamente la valutazione probatoria che sarà fatta in dibattimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322 ter cod. proc. pen.

    norma richiamata come riferimento alla confisca ai fini della quale è stato disposto il sequestro preventivo; la misura cautelare è stata assunta in funzione di una possibile confisca penale

  • art. 53 d.lgs. 231/2001

    riferimento alla misura cautelare disposta in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del decreto 231/2001; il sequestro è stato altresì disposto ai fini della confisca per illecito amministrativo

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    richiamato in connessione con l'illecito amministrativo contestato all'ente, quale riferimento normativo relativo alle sanzioni e misure applicabili

  • art. 24 d.lgs. 231/2001

    norma richiamata quale disposizione che disciplina l'illecito amministrativo contestato (illecito correlato ai reati presupposto quali la truffa)

  • art. 321 cod. proc. pen.

    richiamato per indicare il potere di adottare il sequestro quale misura funzionale alla confisca penale (distinzione tra sequestro ex art. 321 per confisca e sequestro ex art. 53 d.lgs. 231)

  • art. 322 bis cod. proc. pen.

    collegato alla confisca penale in relazione al reato di truffa; il tribunale ha considerato il sequestro anche in funzione di tale confisca

  • art. 324 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per censurare presunta modifica dell'imputazione da parte del P.M.; la Corte ha tuttavia ricordato che il riesame può operare su correlati fatti di causa già emersi senza che sia necessaria una formale modifica dell'incolpazione da parte del P.M.

  • art. 157 cod. pen.

    richiamato in relazione alle regole su prescrizione; la questione della decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi è stata considerata non dirimente rispetto alla legittimità del sequestro, dato che il profitto evidenziato supera comunque l'ammontare sequestrato

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa in tema di motivazione della quantificazione del profitto; la Corte ha ritenuto non fondata la censura, richiamando i limiti dell'impugnazione in sede cautelare e la fase processuale in cui si trova la vicenda

  • art. 640 cod. pen.

    menzionato con riferimento alla qualificazione della truffa e alla discussione se si tratti di reato a consumazione prolungata o di plurime condotte autonome; la Corte non ha risolto il tema nella sede cautelare perché non necessario ai fini della conferma del sequestro

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può confermare una misura cautelare anche motivando su fondamenti giuridici diversi da quelli adottati dal GIP, purché resti correlazione ai fatti già contestati e non si introducano nuovi fatti non compresi nell'incolpazione.
  • La quantificazione del profitto sequestrabile può essere determinata sulla base di consulenze tecniche e dei rimborsi effettivamente erogati; se il profitto presunto supera l'ammontare sequestrato, questioni complesse come la prescrizione possono risultare non decisive in sede cautelare.
  • L'integrazione o precisazione dell'imputazione in sede di riesame non produce automaticamente effetti retroattivi sul decorso della prescrizione, salvo che non si tratti di atti idonei e specificamente previsti come interruttivi dalla legge.
  • Il terzo interessato al sequestro ha limiti nella propria impugnazione in sede cautelare: non sempre è consentito contestare approfonditamente la motivazione o la valutazione probatoria che sarà oggetto di dibattimento.
  • La distinzione tra truffa 'a consumazione prolungata' e plurimi illeciti autonomi è determinante per la decorrenza della prescrizione: nella prima ipotesi il termine decorre dall'ultima percezione, nella seconda da ciascuna consumazione; tuttavia tale valutazione può essere rimessa al dibattimento quando non essenziale alla legittimità della misura cautelare.

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