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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14454/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici aveva convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione della direttiva CEE 82/76/CEE in tema di adeguata retribuzione dei corsi di specializzazione medica frequentati in anni anteriori al 1991. Il Tribunale aveva rigettato le domande per difetti di prova diversi a seconda delle posizioni individuali: per alcuni mancava la prova della frequenza della scuola, per altri mancava il certificato di specializzazione, per altri ancora i documenti non consentivano di ricavare l’anno di immatricolazione o la durata del corso, per altri infine la specializzazione non risultava compresa tra quelle previste dagli elenchi delle direttive comunitarie. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. e omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, anche in relazione a produzione di documenti, ordine di esibizione e richieste di informazioni alle università; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione delle istanze istruttorie ex artt. 210 e 213 c.p.c. e della prova testimoniale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione; 4) violazione delle direttive comunitarie e dei decreti ministeriali richiamati, assumendo che anche specializzazioni non originariamente comprese negli elenchi avrebbero dovuto dare diritto alla remunerazione per effetto dell’equiparazione; 5) violazione delle norme processuali sulla documentazione, sostenendo che il certificato attestante immatricolazione e durata della specializzazione era stato depositato ma smarrito, con conseguente necessità di ricostruzione del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per genericità, difetto di specificità e mancato rispetto degli oneri di autosufficienza e localizzazione degli atti richiamati; ha ritenuto il quarto motivo assorbito per la posizione di una ricorrente e comunque inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’inammissibilità per aspecificità del motivo di gravame ex art. 342 c.p.c. e sulla mancata allegazione di riscontri fattuali idonei a dimostrare l’equiparazione delle specializzazioni; ha ritenuto il quinto motivo inammissibile perché la tesi del deposito e dello smarrimento del documento non era supportata da una necessaria attestazione di cancelleria né da adeguata indicazione della localizzazione del documento nel fascicolo. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore delle amministrazioni resistenti, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 332 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio facoltativo non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione ai litisconsorti pretermessi, se per essi l’impugnazione è ormai preclusa

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    il giudicato sopravvenuto nel giudizio di appello, non dedotto tempestivamente, rende esperibile la revocazione della sentenza d’appello se questa si sia pronunciata in difformità dal giudicato

  • art. 345 c.p.c.

    i limiti alla produzione di nuovi documenti e alla richiesta di nuove prove in appello sono richiamati ma, nel caso concreto, la censura è stata ritenuta generica e riferita a una disciplina temporis non applicabile

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per le memorie istruttorie nella fase di trattazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire all’onere probatorio della parte e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione

  • art. 213 c.p.c.

    la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e il mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione deve essere dedotto indicando specificamente contenuto e mancanza di contestazioni negli atti avversari

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale evocato per le censure di violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame non consente di trasformare in omessa pronuncia la mancata valutazione di richieste istruttorie

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati e della loro localizzazione nel fascicolo

  • art. 369 n. 2 c.p.c.

    impone il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda, con precisa indicazione della loro collocazione

  • art. 169 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta perdita del certificato depositato nel fascicolo

  • artt. 74-77 disp. att. c.p.c.

    richiamati in tema di documentazione e gestione del fascicolo di parte

  • art. 78 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle altre disposizioni attuative sul fascicolo e sui documenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in combinazione con l’art. 13 per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione

  • art. 5 direttiva 75/362/CEE

    richiamato per individuare le specializzazioni comunitariamente rilevanti

  • art. 7 direttiva 75/362/CEE

    richiamato per la verifica della corrispondenza/equiparazione delle specializzazioni ai corsi comuni a due o più Stati membri

  • Direttiva 82/76/CEE

    fonte europea posta a base della domanda risarcitoria per mancata attuazione della retribuzione adeguata dei medici specializzandi

  • Direttiva 75/363/CEE

    richiamata nel ricorso quale base normativa sulle specializzazioni mediche e sulla loro equiparazione

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata dal ricorrente per sostenere l’equiparazione di specializzazioni successivamente riconosciute

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento collegato alla mancata attuazione di direttive sulla remunerazione degli specializzandi deve allegare e provare in modo specifico la frequenza del corso, la sua durata, l’anno di immatricolazione e gli altri presupposti fattuali del diritto.
  • Le richieste istruttorie non possono essere utilizzate per supplire all’inerzia probatoria della parte: l’ordine di esibizione e le richieste di informazioni alla pubblica amministrazione restano strumenti discrezionali e residuali.
  • In cassazione, la censura per mancata considerazione del principio di non contestazione richiede la puntuale indicazione degli atti difensivi avversari da cui risulti l’assenza o la genericità delle contestazioni.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull’inammissibilità del motivo di appello per aspecificità, la censura deve investire specificamente quel profilo processuale.
  • Per far valere lo smarrimento di un documento asseritamente tempestivamente depositato è necessario fornire una positiva attestazione di cancelleria del deposito o comunque una localizzazione certa del documento nel fascicolo; la sola allegazione di parte o la presenza di uno strappo non bastano.
  • In caso di litisconsorzio facoltativo, la preclusione maturata per alcuni litisconsorti esonera dall’ordine di integrazione del contraddittorio in cassazione quando l’impugnazione sia ormai preclusa nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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