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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29635/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativamente alla distrazione di un complesso immobiliare della s.r.l. Iride (fallita). Denunciavano in sostanza: vizio di motivazione e violazione di legge rispetto agli artt. 216, 223 e 219 legge fallimentare (sostenevano che la cessione del bene fosse una datio in solutum a fronte di crediti reali e documentati dei fratelli Scupola, e che la società non fosse in stato di decozione); richiesta di riclassificazione della fattispecie in bancarotta preferenziale; censura sulla quantificazione del danno ai fini dell'aggravante dell'art. 219 l.f.; richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e, subordinatamente, concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione; infine deposito di un motivo aggiunto con documenti relativi a procedure esecutive successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure fossero in realtà contestazioni della valutazione di merito (rielaborazione delle prove) e non vere e proprie violazioni di legge, e quindi non ammissibili in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello che aveva qualificato parte dei prelievi come distrazione (anche perché alcuni versamenti risultavano in conto capitale e non costituivano crediti liquidi e immediatamente esigibili) e aveva adeguatamente valutato la sussistenza dell'aggravante ex art. 219 l.f., avendo l'operazione sottratto un bene immobiliare del valore almeno pari a €150.000 a fronte di un passivo superiore a €650.000. Il giudice di legittimità ha inoltre escluso l'ammissibilità del motivo aggiunto e dei documenti nuovi, ritenendoli inutilizzabili in cassazione, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (comma 1, n.1 e comma 3)

    Usato per differenziare le fattispecie di bancarotta (distrattiva vs preferenziale). La Corte osserva che la corretta qualificazione dipende dalla natura dei versamenti/crediti: versamenti in conto capitale o prelievi non supportati da crediti liquidi integrano la bancarotta per distrazione; restituzioni di mutui/prestiti possono integrare bancarotta preferenziale. La Corte ha ritenuto congrua la qualificazione in distrazione per i fatti contestati.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato unitamente ad art. 216 nell'ambito della disciplina delle fattispecie di bancarotta; la sentenza applica i principi normativi rilevanti per la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta.

  • art. 219 legge fallimentare (primo comma)

    Trattato come norma aggravante che valuta il danno patrimoniale causato ai creditori dai fatti di bancarotta. La Corte ribadisce che il danno va misurato con riferimento al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (diminuzione della massa attiva disponibile), non semplicemente all'entità del passivo o all'effetto sul singolo creditore. Anche un'unica operazione che sottrae un bene di notevole valore può integrare l'aggravante.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Stabilisce la censura per 'violazione di legge'. La Corte interpreta che la deduzione deve contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (errore di diritto), e non limitarsi a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per l'enunciazione dei motivi nei limiti procedurali; i motivi sono stati enunciati nei limiti prescritti.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Permette di estendere l'inammissibilità ai motivi nuovi aggiunti in cassazione quando i motivi principali siano inammissibili; la Corte ha applicato questa disposizione per escludere il motivo aggiunto.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Riferito nella giurisprudenza citata sulla produzione documentale in cassazione: in linea generale i documenti nuovi non sono ricevibili in sede di legittimità, salvo casi eccezionali (cause estintive, ius superveniens, fatti che non potevano essere prodotti prima).

  • art. 616 cod. pen.

    Norma usata come base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso rinnovare in termini di merito la valutazione probatoria: i motivi devono evidenziare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a chiedere una diversa lettura delle prove.
  • Per distinguere bancarotta per distrazione da bancarotta preferenziale conta la natura del credito soddisfatto: versamenti in conto capitale o prelievi non giustificati come crediti liquidi tendono alla configurazione di distrazione; restituzioni di mutui/prestiti possono essere preferenziali.
  • L'aggravante dell'art. 219 l.f. va valutata sul danno complessivo arrecato alla massa dei creditori (valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale), non in rapporto percentuale al passivo o al danno subito dal singolo creditore: anche una singola sottrazione di valore significativo può integrare l'aggravante.
  • Le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante richiedono un bilanciamento discrezionale del giudice di merito; tale bilanciamento è sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o arbitraria.
  • Nuovi documenti prodotti in cassazione sono ammissibili solo in casi eccezionali (impossibilità di esibizione nei precedenti gradi, norme sopravvenute o effetti estintivi). Documenti che servono semplicemente a rinnovare argomentazioni già respinte sono inammissibili.
  • Per ottenere successo in sede di legittimità conviene strutturare i motivi come veri e propri vizi di diritto (errata sussunzione, travisamento manifesto dei fatti che si traduce in errore di diritto), e documentare puntualmente la mancanza o incoerenza della motivazione impugnata.

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