Ordinanza n. 3945/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza e allegata avvisatura di pagamento - prot. uscita n. -OMISSIS- del 11/05/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca delle misure di accoglienza con allegata avvisatura di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la revoca era fondata su risorse economiche riferite al periodo dal 22 luglio 2025 al 31 dicembre 2025, quindi a un arco temporale inferiore a un anno. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'insufficienza temporale e l'assenza di prova del carattere stabile e duraturo del reddito considerato dall'amministrazione ai fini della revoca.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il provvedimento impugnato aveva fondato la revoca su un reddito riferito a un periodo inferiore a un anno, senza accertarne la stabilità e la duratura disponibilità. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della revoca delle misure di accoglienza, le risorse economiche devono riferirsi a un periodo minimo di un anno. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'esigenza del ricorrente di conservare le misure di accoglienza e ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dell'atto impugnato. La trattazione di merito è stata fissata al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della revoca delle misure di accoglienza fondata sulla disponibilità di risorse economiche del beneficiario, l'amministrazione deve considerare risorse riferite almeno a un periodo minimo di un anno e verificarne il carattere stabile e duraturo.
- Quando la revoca delle misure di accoglienza è fondata su redditi riferiti a un periodo inferiore a un anno, senza un accertamento della loro stabilità e durata, sussiste il fumus boni iuris per la sospensione cautelare del provvedimento.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza del richiedente di conservare le misure di accoglienza può prevalere sull'interesse amministrativo all'immediata esecuzione della revoca quando l'atto risulti fondato su un accertamento reddituale temporalmente insufficiente.
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