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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1311/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (10/10/2023). Il nucleo della censura riguardava il calcolo del termine finale per proporre il ricorso per cassazione: la difesa sosteneva che il termine dovesse essere computato fino al 7 febbraio 2024 (tenendo conto del termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo per il deposito della sentenza, del successivo periodo di 45 giorni per impugnare e dell'aggiunta di 15 giorni ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.), e non fino al 9 dicembre 2023 come ritenuto dall'ordinanza impugnata; avendo depositato il ricorso il 22 gennaio 2024, esso avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ritenendolo fondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della difesa sul computo dei termini: il termine finale per proporre il ricorso per cassazione doveva essere individuato nel 7 febbraio 2024. Poiché il ricorso era stato depositato il 22 gennaio 2024, è stato dichiarato tempestivo. Di conseguenza è stata revocata l'ordinanza n. 18860/2024 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione e fissata l'udienza per l'esame del ricorso nella fase rescissoria (udienza del 19 febbraio 2024).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Istituisce il ricorso straordinario per correggere errori di fatto della Corte di cassazione in casi eccezionali; la Corte ricorda la natura delimitata e non estensiva di tale rimedio, riservato a sviste o errori di percezione che abbiano influenzato la decisione.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Prevede l'aggiunta di 15 giorni al termine processuale in presenza dell'assenza dell'imputato nel giudizio di appello; la Corte ha applicato tale maggiorazione al computo del termine finale per proporre il ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata a titolo di contesto: la Corte sottolinea che non è ammessa, attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis, la deduzione di profili valutativi o interpretazioni che sarebbero stati deducibili con il ricorso ordinario ai sensi di art. 606.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.)

    Riferita unicamente alla qualificazione del reato originario per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado (artt. 110, 219, comma 1 e 223, comma 2, n. 2 del r.d. 267/1942).

  • art. 395, comma 5 cod. proc. civ.

    Richiamato per analogia storica e interpretativa: la giurisprudenza ha utilizzato criteri consolidati anche sulla base delle elaborazioni formatesi in materia civile relativamente alla revocazione e all'intangibilità del giudicato.

  • art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato per affermare il principio che le deroghe all'intangibilità del giudicato (come il ricorso straordinario) non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. ha portata eccezionale e va utilizzato soltanto per errori di fatto concreti (sviste, omissioni o invenzioni di atti) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni giuridiche.
  • Nel calcolo dei termini per proporre impugnazioni è indispensabile verificare espressamente il dispositivo della sentenza che può indicare termini specifici (es. 60 giorni per il deposito) dai quali decorrono i successivi termini per l'impugnazione; l'indicazione nel dispositivo vincola il corretto computo dei termini.
  • Le maggiorazioni previste da norme come l'art. 581, comma 1-quater (15 giorni per l'assenza dell'imputato in appello) devono essere aggiunte al termine finale risultante dal calcolo corretto e incidono sul termine utile per la proposizione del ricorso.
  • Se vi è dubbio sul punto di decorrenza del termine o sulla presenza di termini speciali indicati nel dispositivo, è prudente depositare l'impugnazione tempestivamente o ricorrere a strumenti idonei a far valere la tempestività (es. istanze di riesame del calcolo terminologico), poiché errori di computo imputabili al giudice di legittimità possono essere sanati tramite il rimedio straordinario solo se configurano un vero e proprio errore di fatto.
  • In situazioni analoghe verificare sempre: a) la data di deposito effettiva della sentenza impugnata o il termine per il deposito indicato nel dispositivo; b) i termini ordinari per impugnare e le eventuali maggiorazioni (es. 15 giorni per assenza dell'imputato); c) la documentazione probatoria del deposito/lettura del dispositivo per poter ricostruire correttamente la decorrenza dei termini.

Testo integrale

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