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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13066/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (importatore)

La controversia

La controversia riguardava 19 avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane aveva richiesto dazi antidumping su importazioni dalla Malaysia, a partire dalla registrazione del 28 ottobre 2010, di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. Il dazio era stato istituito sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese con il regolamento (CE) n. 91/2009 e successivamente esteso alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal luogo di origine dichiarato, mediante i regolamenti (UE) n. 966/2010 e n. 723/2011, nell’ambito di un’inchiesta antielusione. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1222 del 14 ottobre 2015, depositata il 12 novembre 2015, aveva accolto l’appello della società e annullato gli avvisi. Aveva ritenuto che il giudice tributario potesse esaminare incidentalmente la disciplina unionale ai fini della debenza del tributo; aveva inoltre reputato illegittimo il regolamento antidumping originario perché la produzione considerata rappresentava soltanto il 27% della produzione dell’Unione, e illegittima l’applicazione retroattiva del dazio esteso alla Malaysia, anche perché l’inchiesta sarebbe stata avviata d’ufficio senza richiesta dell’industria dell’Unione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 263, 267 e 288 TFUE, nonché la violazione del primato del diritto dell’Unione e l’eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice nazionale non potesse dichiarare illegittimi atti dell’Unione, la cui invalidità sarebbe riservata alla Corte di giustizia e al Tribunale dell’Unione. Con il secondo ha dedotto la violazione dei regolamenti (CE) n. 91/2009, n. 966/2010 e n. 723/2011, sostenendo che la registrazione delle importazioni e l’esito dell’inchiesta consentivano la riscossione del dazio esteso anche per le importazioni registrate e che l’individuazione dei produttori e l’avvio d’ufficio dell’indagine erano conformi alla disciplina applicabile. Dopo la pubblica udienza del 26 marzo 2019, la Corte di giustizia, con sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17, ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione n. 723/2011 per violazione dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento di base n. 1225/2009: le osservazioni utili di una società interessata non erano state comunicate agli Stati membri almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane, senza accogliere le censure dirette contro la decisione regionale. Ha rilevato che, prima del deposito della sentenza di cassazione, la Corte di giustizia aveva dichiarato invalido il regolamento n. 723/2011 per violazione dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento di base n. 1225/2009. In applicazione del principio jura novit curia, la Cassazione ha tenuto conto di tale pronuncia sopravvenuta, intervenuta prima della pubblicazione della propria decisione. L’invalidità del regolamento ha fatto venir meno il presupposto normativo degli avvisi di accertamento, rendendo infondato il ricorso. La Corte ha compensato integralmente le spese di lite in considerazione del recente intervento della Corte di giustizia. La decisione non risolve separatamente nel merito ciascuna delle censure originarie della società circa la rappresentatività della produzione dell’Unione e la retroattività del dazio: l’esito discende dal sopravvenuto venir meno della base normativa degli avvisi.

Norme richiamate

  • art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    La Corte, inoltre, si è espressa sulla validità del regolamento di esecuzione n. 723/2011 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 15, paragrafo 2, del regolamento di base che, ai fini della regolarità del procedimento, impone di comunicare tutti gli elementi d’informazione utili al comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di quest’ultimo, la cui violazione comporta la nullità dell’atto di cui trattasi

    La comunicazione agli Stati membri degli elementi d’informazione utili al comitato consultivo deve avvenire almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione; la violazione di tale requisito procedurale comporta l’invalidità dell’atto adottato.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ha, in particolare, precisato che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 263 TFUE, tra cui censure relative all’inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto, ma ha, altresì, ribadito che i giudici nazionali possono esaminare la validità di un atto dell’Unione e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità rilevati d’ufficio o dedotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell’atto (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, EU:C:1981:136, punto 7, e del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 14).

    Nel giudizio nazionale è possibile dedurre censure di invalidità di un atto dell’Unione, comprese quelle relative alle condizioni della sua adozione; il giudice nazionale può respingere tali censure, ma non può dichiarare autonomamente invalido l’atto dell’Unione.

  • art. 264 TFUE

    Ne consegue che l’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 comporta il venire meno del presupposto normativo sulla cui base sono stati adottati gli avvisi di accertamento impugnati, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 264 TFEU, secondo cui “Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione Europea dichiar nullo non avvenuto l’atto impugnato”.

    La dichiarazione d’invalidità del regolamento che costituiva il fondamento degli avvisi fa venir meno il presupposto normativo degli atti impositivi impugnati.

Massime di principio

  • Il singolo può contestare davanti al giudice nazionale la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione deducendo anche l’inosservanza delle condizioni procedurali di adozione; il giudice nazionale può respingere i motivi d’invalidità, ma non può dichiarare autonomamente invalido l’atto, dovendo rimettere la questione alla Corte di giustizia quando ne ricorrano i presupposti.
  • La violazione dell’obbligo di comunicare agli Stati membri gli elementi d’informazione utili al comitato consultivo almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione determina l’invalidità dell’atto adottato.
  • Quando il regolamento dell’Unione che costituisce il fondamento normativo di atti impositivi viene dichiarato invalido dalla Corte di giustizia, viene meno il presupposto normativo degli atti impositivi che su di esso si basano.
  • La Corte di cassazione può tenere conto di una pronuncia della Corte di giustizia sopravvenuta dopo l’udienza ma prima della pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio jura novit curia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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