Ordinanza n. 562/2026 - Palermo, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità: dell'inerzia serbata dall’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia: - sull'istanza del 13 settembre 2024 presentata dalla curatela del fallimento ricorrente, in data 16 settembre 2024, volta ad ottenere la modifica e/o voltura del D.R.S. n. 1005 del 20.06.2007, avente ad oggetto il rinnovo della concessione a gestire il deposito per il commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti presso il deposito costiero sito in Mazara del Vallo (TP) Via Bessarione n° 19, in favore della Levantoil S.r.l. (P.IVA 06630440821), con sede in Misilmeri (PA) Strada Provinciale 77, n.q. di affittuaria del relativo ramo di azienda nel quale ricade il predetto titolo concessorio; - sui successivi solleciti trasmessi dalla curatela del fallimento in data 18 marzo 2025, 26 marzo 2025, 11 aprile 2025, 16 aprile 2025, 28 aprile 2025, 3 giugno 2025 e 30 giugno 2025; - sulla diffida del 17 settembre 2025; e per l'accertamento, previa positiva valutazione della fondatezza della pretesa, dell'obbligo di provvedere, con conseguente condanna ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 3, e 34, comma 1 lett. b) e c), c.p.a.: ad adottare, entro un termine non superiore a 30 giorni, il provvedimento di modifica e/o voltura del D.R.S. 1005 del 20.06.2007, avente ad oggetto il rinnovo della concessione a gestire il deposito per il commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti presso il deposito costiero sito in Mazara del Vallo (TP) Via Bessarione n° 19, in favore della Levantoil s.r.l. (P.IVA 06630440821) con sede in Misilmeri (PA) Strada Provinciale 77, affittuaria del ramo di azienda - giusto contratto del 10.11.2020 registrato a Palermo il 12.11.2020 al n°29229 - nel quale ricade il predetto titolo concessorio e/o ad adottare un provvedimento di autorizzazione provvisoria alla gestione del summentovato deposito costiero di cui al richiamato titolo concessorio; nonché, ove occorra, per la nomina ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. di un Commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione regionale sull'istanza di modifica e/o voltura di una concessione per la gestione di un deposito all'ingrosso di carburanti e lubrificanti e sui successivi solleciti e diffida
Esito
La controversia
La procedura concorsuale ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione regionale sull'istanza del settembre 2024, volta alla modifica e/o voltura del titolo concessorio in favore dell'impresa affittuaria del ramo d'azienda, nonché sui successivi solleciti e sulla diffida del 17 settembre 2025. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni, eventualmente adottando anche un'autorizzazione provvisoria alla gestione, con possibile nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato la necessità di verificare preliminarmente, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'ammissibilità del ricorso quanto alla sussistenza dell'autorizzazione della procedura concorsuale e dell'interesse ad agire, nonché di acquisire elementi sulla rituale trasmissione delle istanze, dei solleciti e della diffida, sull'attuale vigenza del contratto di affitto del ramo d'azienda e sulla durata della concessione. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una relazione illustrativa sui fatti e sullo stato del procedimento, con eventuali controdeduzioni ai motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha accertato l'illegittimità del silenzio. Ha disposto incombenti istruttori a carico della parte ricorrente, che deve depositare il decreto del giudice delegato autorizzativo della proposizione del ricorso, l'istanza originaria completa degli allegati e della prova di invio in formato .eml, le prove delle notifiche dei solleciti e della diffida, il contratto di affitto del ramo d'azienda attualmente in essere e la documentazione sulla scadenza della concessione. Ha posto a carico dell'amministrazione il deposito, entro lo stesso termine, di una relazione illustrativa sui fatti, sullo stato del procedimento e sulle eventuali controdeduzioni. Gli adempimenti devono essere eseguiti, nelle forme del processo amministrativo telematico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 7 maggio 2026. Non risulta adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio e della richiesta di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, previa verifica della fondatezza della pretesa.
art. 34, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Richiamato per le conseguenti pronunce richieste nei confronti dell'amministrazione, inclusa la condanna a provvedere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.
art. 73 c.p.a.
Impone al giudice di verificare, ai fini della decisione, l'ammissibilità del ricorso e, nel caso concreto, la sussistenza dell'autorizzazione alla proposizione dell'azione e dell'interesse ad agire.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando emergano dubbi concreti sull'ammissibilità dell'azione, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie preliminari prima di pronunciarsi sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- La procedura concorsuale che agisce contro il silenzio deve dimostrare, ove rilevante, l'autorizzazione dell'organo giudiziario competente alla proposizione del ricorso e il proprio interesse concreto e attuale alla decisione.
- Ai fini della verifica dell'interesse ad agire per ottenere la voltura o la modifica di un titolo concessorio, è rilevante la prova dell'attuale vigenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della richiesta e della durata residua della concessione.
- La prova della presentazione dell'istanza e dei successivi solleciti all'amministrazione può essere richiesta mediante il deposito delle comunicazioni PEC nel formato originale .eml, corredato dai relativi allegati e dalle ricevute di trasmissione.
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