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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27231/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Verifica dell'avvenuta espiazione della pena riferita alla sentenza del GUP del Tribunale di Fermo del 14/03/2014 (divenuta irrevocabile il 17/04/2018) alla luce della successiva rideterminazione della pena in sede esecutiva (ordinanza dell'11/06/2021) conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione con altro fatto. Il ricorrente è stato consegnato dal Belgio in riferimento a un MAE che riguarda esclusivamente la prima sentenza; la seconda sentenza non è compresa nel MAE e non è al momento eseguibile. La questione è se, non essendo eseguibile la pena relativa al fatto che ha dato origine al cumulo, debba applicarsi la scissione del cumulo e considerarsi eseguibile solo la frazione di pena riconducibile alla sentenza oggetto del MAE (quantificata in un anno a seguito del riconoscimento della continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno. Ha affermato il principio per cui, ove utile alla tutela dell'interesse del condannato e in mancanza di divieti di legge, il cumulo va scisso nelle frazioni corrispondenti ai singoli titoli; inoltre, in caso di riconoscimento della continuazione la pena eseguibile è quella risultante dalla decisione esecutiva, tenendo conto della nuova quantificazione anche in caso di degradazione a reato satellite. Poiché, ai fini dell'estradizione/consegna, è eseguibile solo la pena relativa alla sentenza oggetto del MAE e tale pena, a seguito del riconoscimento della continuazione, è stata rideterminata in un anno di reclusione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione che ha determinato la rideterminazione della pena in sede esecutiva.

  • Sez. U (massima - 'Ronga')

    Principio di diritto secondo cui, quando utile per la tutela dell'interesse del condannato e in assenza di divieti di legge, il cumulo delle pene va scisso nelle frazioni corrispondenti ai titoli che le hanno determinate.

  • Sez. I, n.17143 del 14/03/2016, rv 267215

    Sez. I n.17143 del 14.3.2016, rv 267215

    Giurisprudenza che conferma che, in caso di riconoscimento della continuazione, la pena eseguibile è quella risultante dalla decisione esecutiva e pertanto occorre tener conto della nuova quantificazione anche se il fatto è degradato a reato satellite.

  • Principio di specialità dell'estradizione/consegna

    Il principio per cui l'esecuzione può riguardare soltanto i reati per i quali è stata disposta la consegna o l'estradizione; ne deriva che, se l'atto di consegna riguarda solo una delle sentenze, va considerata eseguibile unicamente la pena relativa a quella sentenza.

Massime di principio

  • Se l'estradizione/consegna riguarda solo una delle condanne comprese in un cumulo, occorre considerare eseguibile soltanto la pena riferita a quella condanna, salvo che la legge non disponga diversamente.
  • Quando in sede esecutiva viene riconosciuta la continuazione e ciò comporta una nuova quantificazione (anche degradando un fatto a reato satellite), la pena eseguibile è quella risultante dalla decisione esecutiva e non la somma originaria del cumulo.
  • Il cumulo delle pene può e deve essere scisso nelle frazioni corrispondenti ai singoli titoli quando ciò sia utile per tutelare l'interesse del condannato e non vi siano divieti di legge: il giudice dell'esecuzione deve procedere alla scissione per individuare la quota effettivamente eseguibile.
  • In presenza di consegna/estradizione limitata, il giudice dell'esecuzione deve valutare i riflessi del principio di specialità e applicare la scissione del cumulo per evitare l'esecuzione di pene non ricomprese nell'autorizzazione alla consegna.
  • In caso di contrasto tra la quantificazione originaria della pena e la rideterminazione in sede esecutiva per riconoscimento della continuazione, prevale la quantificazione risultante dalla decisione esecutiva ai fini dell'esecuzione.

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