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Sentenza

Sentenza n. 64/2026 - Brescia, Sezione 2

per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.

Giustizia amministrativa202200160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Convenzione del 14 gennaio 2022 per la progettazione definitiva e l’esecuzione della soluzione di collettamento e depurazione con impianti a Gavardo e Montichiari

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha chiesto la dichiarazione di nullità e l’annullamento della convenzione sottoscritta dal Commissario straordinario, dall’Ufficio d’Ambito e dal gestore del servizio idrico integrato. Ha dedotto: illegittimità derivata dai vizi già denunciati in un precedente ricorso contro gli atti dell’iter procedimentale; sviamento di potere, poiché il Prefetto avrebbe sottoscritto la convenzione quale rappresentante della Prefettura anziché nella qualità di Commissario straordinario; carenza di motivazione della decisione di sottoscrivere la convenzione; mancata autorizzazione dell’Ufficio d’Ambito da parte della Provincia e contrasto con una mozione consiliare provinciale; mancata autorizzazione formale del gestore da parte degli organi societari competenti; violazione dell’art. 15 l. 241/1990, poiché la convenzione non avrebbe disciplinato attività di comune interesse da svolgere in collaborazione, ma avrebbe attribuito al gestore una funzione ancillare rispetto al Commissario; illegittimità della clausola risolutiva espressa collegata alla perdita della qualifica di organismo in house, ritenuta meramente potestativa e potenzialmente pregiudizievole per la tempestiva realizzazione dell’opera. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse rispetto ad atti endoprocedimentali, l’assenza di un pregiudizio concreto, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo state successivamente abbandonate le soluzioni progettuali oggetto della convenzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933. Il Collegio ha rilevato che la controversia riguarda la sostituzione dell’esistente sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue con una nuova opera idraulica, caratterizzata da un diverso tracciato, da una diversa localizzazione degli impianti e dal recapito finale delle acque depurate nel fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Le acque reflue trattate sono state qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, nell’ambito della nozione di servizio idrico integrato. Gli atti impugnati incidono quindi in modo immediato e diretto sul regime, sul decorso, sull’utilizzo e sulla destinazione finale delle acque pubbliche, disciplinandone una particolare forma di regimazione costituita dal convogliamento e dalla depurazione. La circostanza che gli atti producano anche ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative non sposta il baricentro della controversia, poiché tali profili sono strumentali rispetto alla gestione delle acque pubbliche. Neppure la natura convenzionale dell’atto impedisce la devoluzione al TSAP: l’accordo tra amministrazioni o tra amministrazione e privato non esclude la giurisdizione speciale quando l’atto incide direttamente sull’uso delle acque pubbliche. Le ulteriori questioni processuali e di merito sono state assorbite. Il processo può essere riproposto dinanzi al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933

    La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se emanati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.

  • art. 15 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della convenzione; la relativa questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 14, comma 3, l. 241/1990

    Richiamato nel procedimento di conferenza dei servizi preliminare; non oggetto di autonoma decisione, stante la declinatoria di giurisdizione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla difesa erariale; non incide sulla decisione di difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    La sentenza consente la riproposizione del processo dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle forme e nei termini di rito.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente preposte alla cura delle acque.
  • Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che concorrono a realizzare, modificare o sostituire opere idrauliche e che disciplinano concretamente il convogliamento, la depurazione, il deflusso o la destinazione finale delle acque pubbliche.
  • Nell’ambito del servizio idrico integrato, le acque reflue sottoposte a trattamento e destinate a usi di interesse generale possono assumere rilievo quali acque pubbliche; la realizzazione di sistemi di collettamento e depurazione può quindi incidere direttamente sul loro regime.
  • La presenza di profili urbanistici, ambientali o espropriativi non radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando tali profili siano strumentali rispetto alla questione principale, costituita dalla gestione e dalla regimazione delle acque pubbliche.
  • La natura convenzionale dell’atto non esclude la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: anche un accordo tra amministrazioni o tra amministrazione e privato è devoluto al giudice specializzato se incide direttamente, e non soltanto occasionalmente, sull’uso delle acque pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idrico
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizione

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