Sentenza del 03/10/2018 n. 23994 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione - Inerenza - Necessità - Attività preparatoria all'esercizio dell'impresa - Presupposti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva detratto l'IVA pagata nel 2004 per l'acquisto di un immobile originariamente destinato ad abitazione, intendendo trasformarlo in struttura alberghiera. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione, ritenendo che l'immobile non fosse ancora strumentale all'attività d'impresa e che, al momento dell'acquisto, non fosse stata dimostrata l'effettiva attività alberghiera. La contribuente ha sostenuto che l'acquisto e le successive attività di ristrutturazione, variazione di destinazione, richiesta delle autorizzazioni e avvio dell'attività costituissero attività preparatorie sufficienti a dimostrare l'inerenza dell'investimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha affermato che la detrazione IVA non richiede che l'attività d'impresa sia già concretamente iniziata o che siano già state effettuate operazioni attive. È sufficiente che l'acquisto sia effettivamente inerente a un'attività economica programmata e che tale intenzione sia comprovata da elementi oggettivi. Nel caso concreto, la CTR avrebbe dovuto valutare le opere di ristrutturazione, la variazione della destinazione d'uso, le richieste di licenze e la successiva utilizzazione commerciale dell'immobile. Il rinvio non comporta quindi una definitiva vittoria nel merito, ma impone un nuovo esame della detraibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione IVA sugli acquisti è ammessa quando i beni o servizi sono effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, anche se acquistati nella fase preparatoria dell'attività.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, comma 1, lett. i)
La limitazione alla detraibilità relativa agli immobili abitativi non opera quando l'immobile è acquistato per essere trasformato e concretamente destinato a bene strumentale dell'attività d'impresa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
Rileva ai fini IVA l'esercizio di un'attività economica, comprendendo anche le attività preparatorie funzionali all'avvio dell'attività tipica.
Art. 168 della direttiva 2006/112/CE
Il soggetto che intende iniziare un'attività economica, e lo dimostra mediante elementi obiettivi, può detrarre immediatamente l'IVA sulle spese di investimento sostenute in vista di operazioni imponibili future.
Artt. 4 e 17 della Sesta direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione può sorgere già prima dell'inizio effettivo dell'attività, purché l'investimento sia collegato a un'attività economica futura e non costituisca un'operazione fraudolenta o abusiva.
Massime di principio
- La detrazione IVA può essere riconosciuta anche prima dell'inizio effettivo dell'attività e in assenza di operazioni attive, quando l'acquisto rientra in una fase preparatoria realmente funzionale all'impresa.
- L'intenzione di avviare un'attività non può essere meramente soggettiva: deve essere confermata da elementi oggettivi, quali ristrutturazioni, autorizzazioni, variazioni di destinazione d'uso, contratti, licenze e altri atti coerenti con il progetto imprenditoriale.
- La destinazione originaria di un bene non è decisiva se è dimostrato che il bene è stato acquistato per essere trasformato e utilizzato come strumento dell'attività economica.
- L'amministrazione finanziaria può negare la detrazione quando emergono finalità private, frode, abuso o mancanza di un progetto imprenditoriale concreto; il contribuente deve quindi conservare documentazione idonea a dimostrare l'inerenza dell'investimento.
- In caso di rinvio della causa, l'accoglimento del ricorso in Cassazione non equivale necessariamente alla vittoria definitiva: il giudice di rinvio deve rivalutare i fatti e verificare concretamente la destinazione imprenditoriale del bene.
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