Cassazione Penale, Sentenza n. 20263/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Somma impugna l'ordinanza del 16/12/2021 del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del 15/10/2021 del GIP di Nocera Inferiore. Il GIP aveva rigettato la richiesta di dissequestro del conto corrente intestato alla società Pasia S.r.l. (di cui Somma era stato amministratore) e dei conti cointestati con la moglie, sequestrati con decreto del 27/07/2021 per presunti reati di bancarotta fraudolenta e reati tributari. Somma deduce che il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio la propria mancanza di legittimazione e di interesse per varie ragioni (il GIP non si sarebbe pronunciato su alcuni profili; egli era stato legale rappresentante; era indagato; la richiesta sulla quota della moglie era subordinata). Chiede annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che Somma non avesse interesse concreto e attuale a chiedere il riesame: non è più legale rappresentante della società e non è proprietario dei beni sequestrati, quindi non può ottenere la restituzione in suo favore; l'impugnazione può essere proposta solo da chi ha legittimazione e interesse come richiesto dall'art. 568 c.p.p. Inoltre non risultava che il sequestro fosse stato effettivamente eseguito sui conti cointestati con la moglie, per cui mancava interesse ad impugnare; il difensore non era munito di procura speciale per agire in nome di terzi interessati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Individua chi ha diritto di impugnazione avverso il decreto di sequestro e richiede che chi impugna abbia un interesse concreto e attuale; distingue legittimazione a impugnare dall'interesse sostanziale all'impugnazione.
art. 322 cod. proc. pen.
Individua i soggetti ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro (richiamato nel ragionamento sulla legittimazione).
art. 591 cod. proc. pen. (commi 1, 2 e 4)
Stabilisce le cause di inammissibilità delle impugnazioni e autorizza il giudice dell'impugnazione a rilevare d'ufficio l'assenza di legittimazione o di interesse in ogni stato e grado del procedimento.
art. 100 cod. proc. pen.
Prevede che alcuni soggetti terzi portatori di interessi civilistici devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la Corte applica analogicamente tale requisito anche per chi chiede restituzioni patrimoniali.
art. 83 cod. proc. civ.
Richiamato per analogia per spiegare l'onere di fornire procura alle liti per soggetti con interesse civilistico che non possono stare personalmente in giudizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese per il ricorso in cassazione ed è richiamato per la condanna alle spese e all'oblazione nella misura fissata dalla Corte.
Massime di principio
- Solo chi ha legittimazione espressamente prevista dalla legge e un interesse concreto e attuale può proporre riesame/impugnazione avverso un decreto di sequestro; l'interesse deve mirare a ottenere un risultato pratico (es. restituzione) e non a una mera censura teorica.
- Il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio la mancanza di legittimazione e di interesse in ogni stato e grado; tale eccezione può portare all'inammissibilità del ricorso anche se non era la motivazione principale del provvedimento impugnato.
- Se il ricorrente è un terzo portatore di interesse civilistico (es. quota di conto intestata a coniuge o società non più rappresentata), il difensore deve essere munito di procura speciale per stare in giudizio; senza di essa la rappresentanza e l'impugnazione sono inammissibili.
- Non esiste interesse concreto a impugnare un decreto di sequestro che non sia stato effettivamente eseguito sui beni che si chiede di restituire: l'esecuzione del vincolo reale è condizione dell'interesse.
- La qualità di legale rappresentante al momento dei fatti non basta se non sussiste più alcun potere attuale di incidere sulla disponibilità dei beni; va dimostrata la titolarità o la diretta utilità dell'atto impugnato.
- Nel caso di conti cointestati, occorre dimostrare l'effettiva esecuzione del sequestro sulla quota richiesta; l'assenza di prova dell'esecuzione comporta inammissibilità per mancanza di interesse.
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