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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20263/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Somma impugna l'ordinanza del 16/12/2021 del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del 15/10/2021 del GIP di Nocera Inferiore. Il GIP aveva rigettato la richiesta di dissequestro del conto corrente intestato alla società Pasia S.r.l. (di cui Somma era stato amministratore) e dei conti cointestati con la moglie, sequestrati con decreto del 27/07/2021 per presunti reati di bancarotta fraudolenta e reati tributari. Somma deduce che il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio la propria mancanza di legittimazione e di interesse per varie ragioni (il GIP non si sarebbe pronunciato su alcuni profili; egli era stato legale rappresentante; era indagato; la richiesta sulla quota della moglie era subordinata). Chiede annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che Somma non avesse interesse concreto e attuale a chiedere il riesame: non è più legale rappresentante della società e non è proprietario dei beni sequestrati, quindi non può ottenere la restituzione in suo favore; l'impugnazione può essere proposta solo da chi ha legittimazione e interesse come richiesto dall'art. 568 c.p.p. Inoltre non risultava che il sequestro fosse stato effettivamente eseguito sui conti cointestati con la moglie, per cui mancava interesse ad impugnare; il difensore non era munito di procura speciale per agire in nome di terzi interessati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)

    Individua chi ha diritto di impugnazione avverso il decreto di sequestro e richiede che chi impugna abbia un interesse concreto e attuale; distingue legittimazione a impugnare dall'interesse sostanziale all'impugnazione.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Individua i soggetti ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro (richiamato nel ragionamento sulla legittimazione).

  • art. 591 cod. proc. pen. (commi 1, 2 e 4)

    Stabilisce le cause di inammissibilità delle impugnazioni e autorizza il giudice dell'impugnazione a rilevare d'ufficio l'assenza di legittimazione o di interesse in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Prevede che alcuni soggetti terzi portatori di interessi civilistici devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la Corte applica analogicamente tale requisito anche per chi chiede restituzioni patrimoniali.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Richiamato per analogia per spiegare l'onere di fornire procura alle liti per soggetti con interesse civilistico che non possono stare personalmente in giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorso in cassazione ed è richiamato per la condanna alle spese e all'oblazione nella misura fissata dalla Corte.

Massime di principio

  • Solo chi ha legittimazione espressamente prevista dalla legge e un interesse concreto e attuale può proporre riesame/impugnazione avverso un decreto di sequestro; l'interesse deve mirare a ottenere un risultato pratico (es. restituzione) e non a una mera censura teorica.
  • Il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio la mancanza di legittimazione e di interesse in ogni stato e grado; tale eccezione può portare all'inammissibilità del ricorso anche se non era la motivazione principale del provvedimento impugnato.
  • Se il ricorrente è un terzo portatore di interesse civilistico (es. quota di conto intestata a coniuge o società non più rappresentata), il difensore deve essere munito di procura speciale per stare in giudizio; senza di essa la rappresentanza e l'impugnazione sono inammissibili.
  • Non esiste interesse concreto a impugnare un decreto di sequestro che non sia stato effettivamente eseguito sui beni che si chiede di restituire: l'esecuzione del vincolo reale è condizione dell'interesse.
  • La qualità di legale rappresentante al momento dei fatti non basta se non sussiste più alcun potere attuale di incidere sulla disponibilità dei beni; va dimostrata la titolarità o la diretta utilità dell'atto impugnato.
  • Nel caso di conti cointestati, occorre dimostrare l'effettiva esecuzione del sequestro sulla quota richiesta; l'assenza di prova dell'esecuzione comporta inammissibilità per mancanza di interesse.

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